Sentenza del 30/01/2018 n. 2219 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva maturato, per investimenti avviati nel 2001 in aree svantaggiate, un credito d’imposta ai sensi dell’art. 8 della L. n. 388/2000, utilizzato in compensazione negli anni 2005-2009. L’Agenzia aveva emesso un atto di recupero, ritenendo indebito il credito perché l’immobile agevolato era stato locato a una società che svolgeva attività diversa. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della CTP di Bari e la riforma della decisione da parte della CTR della Puglia, che aveva ritenuto legittimo il recupero per decadenza dall’agevolazione, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Il primo lamentava la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per l’esistenza di una precedente sentenza definitiva della CTR della Puglia che, annullando il recupero relativo al 2005, aveva già accertato la spettanza del credito e la rilevanza della locazione dell’immobile. Gli altri tre motivi non sono esaminati perché assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la sentenza definitiva n. 47/8/12 della CTR della Puglia, relativa al credito utilizzato nel 2005, riguardava un elemento comune e tendenzialmente permanente del rapporto agevolativo e produceva effetti anche sulle annualità 2005-2009 oggetto della controversia. Il giudicato esterno precludeva quindi un nuovo accertamento sulla medesima questione. La Corte ha precisato che il contrasto con un precedente giudicato favorevole all’Amministrazione va risolto dando prevalenza al giudicato successivo. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio; le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
quando due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto
Il giudicato vincola anche un successivo giudizio tra le stesse parti quando le cause riguardano il medesimo rapporto e la decisione definitiva ha risolto una questione fondamentale comune, anche se il nuovo giudizio concerne periodi o pretese differenti.
Art. 324 c.p.c.
la rilevabilità ex officio del giudicato esterno formatosi nei corso del giudizio di merito, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione
Il giudicato esterno può essere rilevato d’ufficio e deve essere rispettato per assicurare stabilità alle decisioni ed evitare giudicati incompatibili.
Art. 7, comma 1-bis, D.L. n. 203/2005, convertito dalla L. n. 248/2005
Con tale pronuncia il giudice di appello ha accolto il ricorso della società avverso l'atto di recupero del credito d'imposta utilizzato nell'anno 2005, ricompreso quindi nel periodo d'imposta (2005-2009) oggetto dell'atto impugnato. La C.T.R. ha rilevato, in particolare, che, nella specie, ricorrevano le condizioni richieste dal D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 248 del 2005, per ritenere l'immobile realizzato dalla società, pur locato a terzi, non destinato a struttura produttiva diversa da quella cui aveva dato titolo l'agevolazione, sussistendo altresì i requisiti fisici della unitarietà del complesso immobiliare, nonchè quelli operativi della polifunzionalità e dell'attività d'impresa.
Nel caso concreto, la disposizione era stata applicata dalla sentenza passata in giudicato nel senso che la locazione a terzi non comportava necessariamente la destinazione dell’immobile a una struttura produttiva diversa, quando ricorrevano i requisiti di unitarietà del complesso immobiliare, polifunzionalità e attività d’impresa.
Art. 8, L. n. 388/2000
La norma è indicata quale fondamento del credito d’imposta maturato per investimenti nelle aree svantaggiate; la decisione non ne formula una distinta interpretazione, ma riconosce che il giudicato definitivo sulla spettanza dell’agevolazione preclude il riesame della questione per le annualità controverse.
Massime di principio
- In materia tributaria, il principio di autonomia dei periodi d’imposta non impedisce al giudicato relativo a un’annualità di produrre effetti su altre annualità quando la questione decisa riguarda un elemento comune, durevole e tendenzialmente permanente del rapporto fiscale; non basta invece la mera somiglianza di fatti variabili da un periodo all’altro.
- Una sentenza definitiva tra le stesse parti preclude un nuovo esame della medesima questione fondamentale, anche se il successivo giudizio riguarda un diverso atto o ha un petitum differente.
- Il giudicato esterno può essere rilevato d’ufficio e serve a evitare decisioni incompatibili. Se esistono giudicati contrastanti tra le stesse parti, la Corte ha affermato che prevale quello successivo.
- Quando il giudicato esterno impedisce di riesaminare la questione decisiva, le ulteriori censure possono restare assorbite e la sentenza impugnata può essere cassata senza rinvio.
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