Sentenza del 30/01/2018 n. 2222 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva revocato le agevolazioni fiscali richieste per l'acquisto di un terreno, effettuato con atto del 16 marzo 2006 e registrato il 10 aprile 2006, nell'ambito di un piano di lottizzazione, ritenendo che l'area fosse già urbanizzata e direttamente edificabile. I contribuenti hanno impugnato la revoca sostenendo, con tre motivi, che la CTR aveva motivato in modo contraddittorio sull'epoca di realizzazione delle opere di urbanizzazione; che l'art. 33, comma 3, della L. n. 388/2000 non richiedeva che tali opere fossero realizzate dall'acquirente; e che avevano fatto affidamento sulle circolari e risoluzioni dell'Agenzia, prive di indicazioni in tal senso.
La decisione
La CTP di Vicenza aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la CTR del Veneto aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia, negando l'agevolazione perché il terreno era già urbanizzato e direttamente edificabile. La Cassazione ha accolto il primo motivo: la CTR aveva collocato il completamento delle opere di urbanizzazione prima dell'acquisto senza una motivazione logicamente verificabile, benché il collaudo fosse stato approvato il 31 ottobre 2006 e la cessione dell'area al Comune fosse avvenuta il 19 dicembre 2006. Ha rigettato il secondo motivo, confermando che il beneficio presuppone l'utilizzazione edificatoria entro cinque anni da parte dell'acquirente e non spetta se le opere previste dalla convenzione sono state completate dall'alienante; ha rigettato anche il terzo, poiché circolari e risoluzioni non sono vincolanti e la norma, secondo la Corte, era chiara. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per il riesame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è dichiarato un vincitore definitivo nel merito: i contribuenti hanno ottenuto la cassazione per vizio motivazionale, ma la questione è stata rinviata.
Norme richiamate
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3
In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura del 1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, vigente "ratione temporis", per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga, entro cinque anni dall'acquisto, ad opera dello stesso acquirente, sicchè il beneficio non spetta ove le opere di urbanizzazione, previste dalla convenzione con il Comune, siano state completate dall'alienante, trattandosi di una disposizione di stretta interpretazione, in quanto ispirata alla "ratio" di diminuire per l'acquirente il primo costo di edificazione.
L'agevolazione è di stretta interpretazione e mira a ridurre il costo iniziale di edificazione sostenuto dall'acquirente. Richiede che sia l'acquirente a realizzare l'utilizzazione edificatoria entro cinque anni; non spetta se le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione sono già state completate dall'alienante.
L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 30
In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio previsto dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 30, disposizione che estende le agevolazioni fiscali di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, anche al caso di piani attuativi di iniziativa privata, si applica ai soli trasferimenti di beni immobili avvenuti dopo la sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore, intendendosi per tale colui che stipula la convenzione di lottizzazione e poi costruisce o vende i singoli lotti, dopo avere eseguito le opere di urbanizzazione o ceduto le aree del comune per l'esecuzione di esse, attuando così direttamente o a mezzo degli acquirenti dei lotti la convenzione.
L'estensione dell'agevolazione ai piani attuativi privati riguarda i trasferimenti successivi alla convenzione e presuppone l'attuazione della lottizzazione da parte del soggetto attuatore, che esegue le opere di urbanizzazione o cede al Comune le aree destinate a esse.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 1 e 2
In tema di legittimo affidamento del contribuente a fronte dell'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 dello Statuto del contribuente, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da una apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, in senso sfavorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione di dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche rilevanti, idonee ad indicare i due presupposti che precedono.
La tutela dell'affidamento richiede una condotta amministrativa apparentemente legittima e coerente, la buona fede del contribuente e circostanze specifiche che dimostrino tali presupposti. Nel caso deciso, il richiamo a circolari e risoluzioni non è bastato, perché esse non sono vincolanti e la Corte ha ritenuto chiara la norma.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione è configurabile quando la ricostruzione della decisione è logicamente incoerente o non consente di verificare il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito; qui ha giustificato la cassazione della sentenza della CTR.
Massime di principio
- Per l'agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della L. n. 388/2000, non basta acquistare un terreno compreso in un piano urbanistico: occorre che l'acquirente realizzi l'utilizzazione edificatoria entro cinque anni e che il beneficio sia collegato agli oneri di attuazione ancora gravanti sull'operazione. Se il terreno è già urbanizzato perché le opere sono state completate dall'alienante, l'agevolazione non spetta.
- La cronologia dei lavori e degli atti urbanistici è decisiva. Il giudice deve confrontare date di acquisto, completamento e collaudo delle opere e cessione delle aree; non può inferire che le opere fossero già completate al momento dell'acquisto senza spiegare come le prove e le date sostengano tale conclusione.
- Circolari e risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria sono strumenti interpretativi, non fonti normative vincolanti per il contribuente o per il giudice. Il loro contenuto, da solo, non fonda il legittimo affidamento se mancano gli altri presupposti richiesti dall'art. 10 dello Statuto del contribuente.
- La cassazione per vizio motivazionale non comporta automaticamente il riconoscimento del beneficio: se il merito non è definito, la causa viene rinviata al giudice competente per una nuova valutazione dei fatti e per le statuizioni sulle spese.
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