Sentenza del 30/01/2018 n. 2217 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza n. 67/15/10 della C.T.R. dell’Emilia-Romagna, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato la legittimità dell’avviso di comunicazione-ingiunzione per il recupero, ai fini ILOR e IRPEG, dei benefici fruiti nell’anno d’imposta 1998 e qualificati come aiuti di Stato illegittimi dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE. Con il primo motivo ha contestato l’applicazione retroattiva dell’art. 1, commi 9 e 10, del D.L. n. 10/2007, sostenendo di avere già inviato al Ministero la documentazione richiesta dalla disciplina precedente (D.M. 21 luglio 2006). Con il secondo ha sostenuto che quell’invio avesse comunque realizzato lo scopo della legge e che il termine di quindici giorni previsto dal decreto-legge non fosse né decadenziale né perentorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi e sufficiente la motivazione della C.T.R. Dopo la notifica della comunicazione-ingiunzione, per ottenere l’esenzione dal recupero la società doveva seguire la procedura prevista dall’art. 1, commi 9 e 10, del D.L. n. 10/2007: la documentazione relativa agli aiuti «de minimis» doveva essere presentata all’ufficio che aveva emesso l’atto entro quindici giorni dalla notifica. L’invio precedente al Ministero secondo il D.M. 21 luglio 2006, disciplina transitoria, non sostituiva tale adempimento; la disciplina del 2007 aveva inoltre abrogato le precedenti modalità di accertamento. La Corte ha qualificato come perentorio il termine di quindici giorni, benché la legge non lo dichiarasse espressamente, in ragione della natura eccezionale delle esenzioni e agevolazioni sugli aiuti di Stato. È quindi rimasto fermo il recupero dei benefici. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, commi 9 e 10
Al termine di quindici giorni dalla notifica della comunicazione-ingiunzione, previsto dal D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 10, per l'invio della prescritta documentazione, deve riconoscersi natura perentoria.
La documentazione richiesta per avvalersi dell’esenzione dal recupero degli aiuti deve essere trasmessa all’ufficio che ha emesso la comunicazione-ingiunzione entro quindici giorni dalla sua notifica. Il termine è perentorio anche se la disposizione non lo qualifica espressamente come tale.
D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, comma 11
la disciplina dettata dal citato decreto ministeriale ha natura transitoria (art. 1), in attesa della definizione dei ricorsi pendenti presso la Corte di giustizia, tenuto altresì conto che del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 11, ha abrogato le modalità accertative della ricorrenza dei presupposti per l'esenzione, in precedenza previste dalla L. n. 62 del 2005 (commi da 2 a 6).
La disciplina precedente sulle modalità di accertamento dell’esenzione è stata abrogata; dopo l’emissione della comunicazione-ingiunzione, l’accesso all’esenzione è regolato dalla procedura prevista dal D.L. n. 10/2007.
D.M. 21 luglio 2006, art. 1
Non assume, pertanto, rilievo, una volta emesso l'atto di recupero, la circostanza che la società contribuente, sulla base del D.M. 21 luglio 2006, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità procedimentali per la corretta valutazione dei casi individuali di non applicazione totale o parziale del recupero degli aiuti di Stato, disposto con decisione della Comunità europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, abbia in precedenza inoltrato la documentazione probatoria volta a dimostrare la sussistenza delle condizioni di esenzione dal recupero, posto che la disciplina dettata dal citato decreto ministeriale ha natura transitoria (art. 1), in attesa della definizione dei ricorsi pendenti presso la Corte di giustizia
La procedura prevista dal D.M. 21 luglio 2006 aveva carattere transitorio. L’invio della documentazione secondo tale disciplina, se anteriore alla comunicazione-ingiunzione, non vale ad adempiere la successiva procedura e i termini stabiliti dal D.L. n. 10/2007.
Art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile
Non sussiste, anzitutto, la asserita violazione del principio di irretroattività della legge sancito dall'art. 11 preleggi, posto che, una volta notificata la comunicazione-ingiunzione volta al recupero dei benefici concessi, in applicazione del disposto del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, commi 9 e 10, il contribuente può ottenere l'esenzione dal recupero dei benefici concessi esclusivamente attivando la procedura prevista dalla citata norma.
La Corte esclude la retroattività della disciplina del 2007: dopo la notifica dell’atto di recupero, l’esenzione è subordinata alla procedura prevista dalla norma, senza che rilevi il precedente invio effettuato in base alla disciplina transitoria.
Art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE
La controversia riguarda il recupero di benefici qualificati come aiuti di Stato incompatibili; l’eventuale deroga al recupero, compresa quella connessa alla regola «de minimis», deve essere dimostrata seguendo la procedura e rispettando il termine previsti dalla normativa nazionale applicabile.
Massime di principio
- Quando una norma subordina un’esenzione fiscale o un’agevolazione al deposito di documenti presso un ufficio e entro un termine specifici, occorre rispettare puntualmente modalità, destinatario e scadenza: un invio precedente ad altra amministrazione secondo una procedura diversa non è necessariamente sufficiente.
- Un termine può essere perentorio anche senza un’espressa qualificazione legislativa: la sua natura può desumersi dalla funzione della procedura e dal carattere eccezionale del beneficio cui è collegato.
- Una disciplina transitoria o precedente non sostituisce automaticamente la procedura successiva: occorre verificare se la nuova legge abbia abrogato le modalità anteriori e quale disciplina operi dopo la notifica dell’atto di recupero.
- Chi intende avvalersi di un’esenzione o deroga al recupero deve fornire la prova richiesta nei termini stabiliti; la mancata osservanza della procedura può comportare la perdita del beneficio, anche se la documentazione era già stata trasmessa in precedenza con modalità diverse.
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