Cassazione Civile, Sentenza n. 12534/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda la titolarità e l'uso della strada denominata strada del Poggiale, che attraversa la proprietà della ricorrente. La ricorrente chiedeva che fosse dichiarata sua esclusiva proprietà, che il Condominio non avesse alcun diritto sulla strada e la rimessione in pristino e risarcimento per i lavori eseguiti dal Condominio nel 2004 (presunto ampliamento e interramento di canalette). Il Condominio contestava la pretesa di esclusività e chiedeva la condanna della ricorrente al rimborso della quota di spesa per i lavori, sostenendo che la strada fosse una via vicinale privata ad uso pubblico e di utilità per i frontisti. In primo grado il Tribunale ha rigettato le domande della ricorrente e accolto la riconvenzionale condannandola al pagamento di euro 4.797,00. La Corte d'Appello ha confermato che la strada non era stata trasferita alla ricorrente dai titoli di acquisto, che la strada era iscritta nell'elenco comunale delle vie vicinali private ad uso pubblico e che, in mancanza di prova di proprietà esclusiva, doveva presumersi la comproprietà tra frontisti; ha inoltre ritenuto che i lavori non avessero alterato la sede stradale e ha riconosciuto al Condominio il diritto di ripetere la quota delle spese ai sensi degli artt. 1104 e 1110 c.c. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, deducendo vizi di motivazione, travisamento della prova, violazioni di norme processuali e di diritto sostanziale e omessa pronuncia sulle domande risarcitorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua totalità. Ha ritenuto infondati o inammissibili i diversi motivi contestati dalla ricorrente: la Corte d'Appello ha dato motivazione chiara e coerente sull'esame dei titoli di provenienza e sulle risultanze del consulente tecnico d'ufficio (CTU), non sussistendo i vizi di cui agli artt. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Le doglianze che in realtà miravano a rimettere in discussione i fatti accertati in sede di merito sono state dichiarate inammissibili. È stato inoltre confermato che la qualificazione della strada come vicinale privata ad uso pubblico e la presunzione di comproprietà tra i frontisti erano fondate in assenza di prova di proprietà esclusiva. La Corte ha ritenuto legittimo il diritto del Condominio di chiedere la ripetizione della quota di spesa ai sensi degli artt. 1104 e 1110 c.c. La ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso; è stata altresì richiamata la possibile integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3, 4, 5)
Norma richiamata per delimitare i motivi di ricorso in cassazione (vizi di diritto, nullità per mancanza di motivazione o travisamento della prova). La Corte ha ritenuto che i motivi prospettati non evidenziassero vizi tali da giustificare la cassazione, trattandosi in larga parte di riedizione della controversia sui fatti di merito.
art. 949 c.c.
Riferimento alla tutela possessoria/azione negatoria; la Corte ha valutato gli aspetti relativi all'azione di accertamento negativo della servitù e l'onere della prova, confermando che la ricorrente non ha dimostrato la proprietà esclusiva.
art. 1104 c.c.
Applicata per legittimare il diritto del Condominio a ottenere dalla ricorrente la quota delle spese sostenute per la manutenzione della cosa comune (la strada vicinale privata ad uso pubblico), quando sia necessario provvedere e vi sia trascuranza di un partecipante.
art. 1110 c.c.
Richiamata unitamente all'art. 1104 per riconoscere il diritto di ripetizione della quota delle spese al Condominio compartecipe nella comunione incidentale costituita dalla strada.
art. 112 c.p.c.
Richiama il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ribadito che il giudice può qualificare diversamente i fatti allegati dalle parti (iura novit curia) senza violare l'art. 112 purché non cambi i fatti costitutivi della domanda.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Norme processuali richiamate in relazione alla valutazione della prova e alla censura di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto che non vi fosse omesso esame rilevante e che le doglianze fossero in realtà una richiesta di nuova valutazione dei fatti.
artt. 191, 195, 196 c.p.c.
Norme sul procedimento a prova per testi e consulenze; richiamate nei motivi relativi all'uso del CTU. La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso ai risultati del CTU e l'uso di tali elementi per fondare la decisione di merito.
art. 2697 c.c.
Norma sul criterio generale della prova; richiamata nella discussione sull'onere della prova della proprietà esclusiva da parte della ricorrente e sulla possibilità di presumere la comproprietà in mancanza di prova contraria.
artt. 2727-2729 c.c.
Norme sulla prova per documenti scritti; richiamate nel contesto dell'esame dei titoli di provenienza prodotti dalla ricorrente e dell'interpretazione delle planimetrie e cartografie.
art. 92 c.p.c.
Richiamato in relazione alla possibilità per il giudice di escludere dal rimborso determinate spese di consulenza tecnica di parte se eccedenti o superflue; la Corte d'Appello, tuttavia, ha ritenuto dovute le spese di CTP al Condominio.
art. 100 c.p.c.
Norma richiamata nel ragionamento sul litisconsorzio e l'obbligo di specificare i terzi che avrebbero dovuto partecipare al giudizio; la Corte ha rilevato che la ricorrente non ha specificato nominativamente eventuali litisconsorti necessari.
art. 348-ter c.p.c. (comma 5)
Richiamata per il principio di preclusione dell'impugnazione quando vi sono accertamenti conformi di primo e secondo grado; la Corte ha ritenuto applicabile la preclusione alla ricorrente.
art. 13, comma 1-bis (contributo unificato)
Norma richiamata in ordine all'eventuale obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di esito negativo del ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamata nelle doglianze relative al giusto processo; la Corte ha ritenuto infondate le critiche procedurali della ricorrente.
Massime di principio
- Se una strada è iscritta nell'elenco comunale delle vie vicinali private ad uso pubblico, in assenza di prova di proprietà esclusiva, sussiste una presunzione di utilità e comproprietà tra i frontisti; l'attore che pretende l'esclusiva proprietà deve fornire prova convincente del titolo traslativo.
- La Corte di cassazione non è una terza istanza di merito: non ammette una rivalutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito salvo gravi vizi motivazionali o contraddizioni insanabili.
- I risultati del CTU, se integrati in una motivazione coerente del giudice di merito, possono fondare la decisione e non costituiscono di per sé motivo di annullamento quando siano congruamente valorizzati.
- In presenza di una comunione incidentale su una strada vicinale, chi ha anticipato spese necessarie per la manutenzione può ottenere il rimborso pro quota dai compartecipi ai sensi degli artt. 1104 e 1110 c.c.; non è sempre necessario citare tutti i compartecipi per ottenere il rimborso da un singolo compartecipe.
- Il giudice può qualificare i fatti e le azioni diversamente dalle parti (iura novit curia) senza violare il divieto di ultra o extra-petita, purché non muti i fatti costitutivi della domanda e la decisione rimanga entro i limiti del petitum.
- Per ottenere risarcimento da opere eseguite da terzi occorre provare il danno e lo sconfinamento; se i giudici di merito accertano l'assenza di alterazione della cosa, la domanda risarcitoria viene rigettata.
- Le doglianze in cassazione che consistono nel chiedere una diversa valutazione delle prove di merito sono, di regola, inammissibili se non fondate su vizi giuridici sopravvenuti o su manifesta illogicità della motivazione.
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