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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12579/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano per omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riqualificato come omessa pronuncia su domanda, art. 360, comma 1, n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c.). In particolare lamentano che la Corte territoriale non si è pronunciata sulla domanda di risarcimento relativa agli oneri per l'occupazione di altra abitazione successivi a maggio 2013 (contratti di locazione prodotti come doc. 44 e 45), pur essendo tali contratti inseriti nel petitum d'appello e non contestati dalle controparti; chiedevano cioè la refusione di tutti i canoni sostenuti dal crollo sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo principale, riqualificandolo come omessa pronuncia su domanda (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c.), e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale omissione. Ha invece rigettato il ricorso incidentale di AMSC (che contestava la liquidazione dei canoni come basata su mere presunzioni e ne denunciava la nullità per mancata registrazione del contratto). La causa è rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, con disposizioni per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Fondamento della responsabilità per la rovina dell'immobile (responsabilità per cose in custodia) attribuita al Comune e ad AMSC per la perdita causata da perdite d'acqua della rete idrica.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza originaria come vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte lo ha valutato e riqualificato in parte come omessa pronuncia (n. 4) perché la questione attiene anche a mancata decisione su parte del petitum.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Norma applicata dalla Corte per censurare l'omessa pronuncia su una domanda formulata e devoluta in appello: la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non si è espressa su parte della domanda risarcitoria relativa ai canoni successivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la mancata decisione su una parte della domanda viola tale principio e giustifica la cassazione.

  • art. 371-bis c.p.c.

    Regola l'integrazione del contraddittorio davanti alla Corte di Cassazione; la Corte ha ritenuto valida l'integrazione anche se l'intestazione formale richiesta non era presente, purché l'atto integri sostanzialmente il contraddittorio e contenga il ricorso originario.

  • art. 374 c.p.c.

    Richiamato nella fase istruttoria/ordinanze (memoria del P.M.) come possibile rimessione alle Sezioni Unite per questioni di principio; non è stato però richiesto né deciso il rinvio alle Sezioni Unite nel merito della causa.

  • art. 115 c.p.c.

    Evo-cato dall'incidente di AMSC per contestare l'uso di presunzioni; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria della Corte d'appello, dato che i fatti (contratto e alcuni pagamenti) erano rimasti incontestati.

  • artt. 2724, 2726, 2729 c.c.

    Richiamati con riferimento al valore della prova scritta, alla ammissibilità della prova testimoniale e ai limiti delle presunzioni: la Cassazione ha confermato che la non contestazione ha consentito l'uso di presunzioni e prove integrative sui fatti documentali non contestati.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (come modificato dalla l. n. 228/2012)

    Citato nella parte finale del dispositivo (rilevazione della sussistenza) relativamente a comunicazioni/domicilio digitale; menzione formale senza impatto decisorio sul merito.

Massime di principio

  • Se in appello si domanda espressamente la liquidazione di specifici danni (es. canoni di locazione successivi) il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi espressamente su tali voci: la mancata pronuncia integra omessa pronuncia (art. 360, n. 4 c.p.c.) rilevabile in Cassazione.
  • La distinzione tra omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, n. 5 c.p.c.) e omessa pronuncia su una domanda (art. 360, n. 4 c.p.c.) è sostanziale: nella pratica difensiva occorre formulare chiaramente la censura e collegarla alla specifica violazione che si intende far valere in Cassazione.
  • La non contestazione in giudizio (dei fatti e dei contratti prodotti) può esonerare il giudice dall'onere di ulteriore prova e autorizzare il ricorso a presunzioni o ad integrazione probatoria: quindi, se la controparte non contesta fatti essenziali, il rischio probatorio si riduce.
  • Le eccezioni di nullità o vizio formale (es. mancata registrazione contratto di locazione) devono essere dedotte con precisione e non in modo generico o dubitativo, altrimenti risultano inammissibili.
  • In caso di integrazione del contraddittorio davanti alla Cassazione (art. 371-bis c.p.c.) è sostanzialmente rilevante che l'atto integri pienamente il contenuto del ricorso originario; errori formali nell'intestazione sono superabili se l'integrazione ha raggiunto lo scopo di mettere a conoscenza la parte aggiunta.
  • Se la Cassazione accoglie una censura per omessa pronuncia la pratica corretta è ottenere la cassazione e il rinvio alla Corte d'appello per nuovo esame sulla specifica questione, con possibilità di valutazione della prova in diversa composizione giudicante.

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