Cassazione Civile, Sentenza n. 12569/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugna l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 31951/2022 che aveva rigettato il suo ricorso avverso la riclassificazione catastale di aree demaniali scoperte nel terminal portuale da categoria E/1 a D/8. In particolare propone ricorso per revocazione sostenendo un errore di fatto della Corte di Cassazione: la Suprema Corte avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza n. 895/1/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova non avesse statuizioni di merito sul corretto inquadramento catastale (e quindi non producesse giudicato esterno), mentre la ricorrente afferma che la CTP avrebbe già deciso per la ricomprensione delle aree nella categoria E/1 producendo un giudicato che avrebbe dovuto impedire la rettifica catastale.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso per revocazione inammissibile. Richiama la stretta nozione di "errore di fatto" revocatorio ex art. 395 n.4 c.p.c.: deve trattarsi di una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti (non di una diversa valutazione giuridica o interpretativa). La Corte ritiene che la lamentata "errata percezione" consista in realtà in una valutazione di diritto circa la portata della sentenza della CTP e non in una palese svista documentale; pertanto non è configurabile il vizio revocatorio richiesto. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidandole in favore dell'Agenzia delle Entrate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito, e dà atto dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
Norme richiamate
Richiamato per il principio della rilevanza, ai fini del classamento, della 'potenzialità reddituale' dell'immobile; i giudici di merito hanno valutato la funzione reddituale delle aree nella determinazione della categoria catastale.
R.D.L. n. 652/1939
Invocato in relazione al criterio dell'attitudine a produrre reddito come parametro per il classamento catastale.
D.P.R. n. 1149/1949
Richiamato per affermare che la funzione reddituale si estende ad ogni parte dell'immobile, incluse le aree scoperte strumentali all'attività.
art. 395, n. 4 (revocazione per errore di fatto); articoli 391-bis e 391-ter (richiamati nel ragionamento)
Stabilisce i rigorosi presupposti per la revocazione per errore di fatto: deve trattarsi di una svista o falsa percezione immediatamente desumibile dagli atti e non di una diversa interpretazione giuridica; il ricorso è inammissibile se la presunta discrepanza riguarda valutazioni giuridiche o punti controversi.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Cass. n. 807/2018, n. 28138/19, n. 31032/2019 e altre richiamate
Richiami giurisprudenziali usati per precisare (i) che il concessionario intestatario della partita catastale ha diritto alla notifica dell'atto attribuente rendita (Cass. 807/2018) e (ii) che la nozione di errore revocatorio è molto limitata e non comprende errate valutazioni di diritto o di merito.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) è rimedio eccezionale e richiede un errore di percezione immediatamente e incontestabilmente desumibile dagli atti; non può fondarsi su una diversa interpretazione giuridica della sentenza impugnata.
- Una decisione di merito che interpreta la portata di una sentenza precedente (sul giudicato) costituisce valutazione di diritto: la contestazione di tale interpretazione non è materia di revocazione per errore di fatto ma di normale impugnazione (se ammessa), e quindi non soddisfa i requisiti per la revocazione di sentenze di legittimità.
- Nel contenzioso catastale/tributario, per invocare il giudicato esterno è necessario che la pronuncia precedente abbia stabilito inequivocabilmente la questione di merito in capo alle medesime parti e sul medesimo oggetto; la parte che invoca il giudicato deve dimostrare in modo chiaro che la statuizione precedente contiene la decisione di merito che preclude.
- Se la disputa verte su chi doveva essere destinatario della procedura DOCFA o della notifica dell'atto (es. titolo del concessionario rispetto all'Autorità portuale), la questione può incidere sulla validità della notificazione ma non sempre determina automaticamente il classamento catastale: occorre distinzione tra profili formali (notifica) e profili di merito (qualificazione catastale).
- Le spese del giudizio seguono la soccombenza: tentativi processuali infondati di revocazione possono comportare condanna alle spese e pagamento di contributi aggiuntivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 8 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12465/2024 del 08/05/2024
- Sentenza civile · 8 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12489/2024 del 08/05/2024
- Sentenza civile · 8 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12491/2024 del 08/05/2024
- Sentenza civile · 8 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12505/2024 del 08/05/2024
- Sentenza civile · 8 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12534/2024 del 08/05/2024
- Sentenza civile · 8 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12579/2024 del 08/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →