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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38028/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti, condannati in secondo grado per plurime violazioni edilizie e paesaggistiche, hanno proposto un unico motivo di ricorso per cassazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Sostenevano che la Corte d'appello non avesse valorizzato la modestia delle opere realizzate, che non potessero essere loro opposte precedenti notizie di reato relative ad altri abusi edilizi, che molti interventi sarebbero rientrati nell'attività edilizia libera ex art. 6 d.P.R. 380/2000 e che non sarebbe stato verificato il mancato ripristino dello stato dei luoghi dopo un dissequestro temporaneo. La difesa mirava, in sostanza, a ottenere una diversa lettura del fatto e della sua offensività, per ricondurlo nell'ambito della particolare tenuità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le censure sollecitassero una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità e che non si confrontassero puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva infatti già dato motivazione ampia e coerente sulla sussistenza dell'illecito edilizio, valorizzando la realizzazione dell'opera in area vincolata paesaggisticamente e a rischio sismico, la prosecuzione di interventi precedenti già colpiti da ordinanza di demolizione, la violazione del piano regolatore e l'assenza dei presupposti per la sanatoria. Per le stesse ragioni è stata esclusa anche la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenuta incompatibile con la rilevante entità dell'abuso, l'offensività evidente e la prosecuzione nonostante precedenti provvedimenti sanzionatori. A seguito dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001

    Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per abuso edilizio in area vincolata o con specifiche violazioni urbanistico-edilizie.

  • art. 64 d.P.R. n. 380/2001

    Norma tecnica richiamata tra quelle violate nella fattispecie edilizia contestata.

  • art. 65 d.P.R. n. 380/2001

    Norma tecnica richiamata tra quelle violate nella fattispecie edilizia contestata.

  • art. 71 d.P.R. n. 380/2001

    Norma tecnica richiamata tra quelle violate nella fattispecie edilizia contestata.

  • art. 72 d.P.R. n. 380/2001

    Norma tecnica richiamata tra quelle violate nella fattispecie edilizia contestata.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per la configurazione del concorso di persone nel reato.

  • art. 181 d.lgs. n. 42/2004

    Norma incriminatrice richiamata per l'offesa al vincolo paesaggistico.

  • art. 134 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato quale disposizione che individua i beni/aree sottoposti a tutela paesaggistica.

  • art. 142 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato quale disposizione che individua le aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché incompatibile con la rilevante entità dell'abuso, l'offensività della condotta e la sua prosecuzione nonostante precedenti sanzioni.

  • art. 6 d.P.R. n. 380/2000

    Richiamato dalla difesa per sostenere che parte degli interventi rientrasse nell'edilizia libera; la Corte non ha accolto tale rilievo, reputandolo una diversa lettura del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per porre a carico dei ricorrenti le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • sentenza Corte cost. n. 186/2000

    "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza non è stata ravvisata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e una diversa lettura del compendio probatorio già compiutamente esaminato dai giudici di merito.
  • La censura è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre doglianze già svolte nei gradi di merito, già disattese con argomentazione coerente.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è configurabile quando l'abuso edilizio presenti rilevante entità offensiva, sia collocato in area soggetta a vincolo e a rischio, e sia stato realizzato o proseguito nonostante precedenti provvedimenti sanzionatori, poiché tali elementi escludono la scarsa offensività sia oggettiva sia soggettiva.
  • In sede di legittimità, l'esistenza di precedenti interventi abusivi e di provvedimenti di demolizione può essere valorizzata ai fini dell'esclusione della particolare tenuità, se la motivazione di merito ha dato conto della prosecuzione dell'illecito in un contesto di persistente violazione urbanistico-paesaggistica.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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