Cassazione Penale, Ordinanza n. 38008/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività del deposito rispetto al termine di legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Palermo aveva rigettato la richiesta di estinzione della pena per decorso del tempo proposta nei confronti di un soggetto condannato. Contro tale ordinanza l'interessato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento. La Corte, però, non ha esaminato il merito della richiesta di estinzione della pena, perché ha rilevato che il ricorso era stato depositato oltre il termine di legge: l'ordinanza era stata notificata il 12.02.2025, il termine scadeva il 27.02.2025 e il deposito è avvenuto il 05.03.2025. La Corte ha inoltre escluso che la parte avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando la sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale.
Norme richiamate
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria consegue solo quando non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è depositato oltre il termine stabilito dalla legge, dovendosi computare il termine dalla notificazione del provvedimento impugnato.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice deve verificare se la parte abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in difetto, segue la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
- Quando l'inammissibilità deriva da tardività manifesta e non risultano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, la Corte applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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