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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38012/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva parzialmente confermato la condanna di primo grado per omessa dichiarazione fiscale, riducendo la pena solo per la prescrizione del reato contestato al capo 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo vizi di motivazione e violazione degli artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, sostenendo l'insussistenza del dolo specifico richiesto per l'omic? no, per il reato tributario di omessa dichiarazione. In particolare, la difesa ha affermato che non bastavano la carica di amministratore di diritto e il superamento della soglia di punibilità, poiché l'imputato era uno straniero extracomunitario che avrebbe fatto da mero prestanome, coinvolto nella gestione societaria per ottenere la cittadinanza italiana e acquistare una rivendita di tabacchi, versando inoltre in difficoltà economiche documentate dalla Guardia di Finanza. Con memoria successiva la difesa ha insistito sulle doglianze già svolte.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero diretti a ottenere una rivalutazione del merito istruttorio, preclusa al giudice di legittimità, e che non si confrontassero puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre reputato manifestamente infondate le censure sull'elemento soggettivo, perché la Corte territoriale aveva valorizzato plurimi elementi convergenti idonei a dimostrare il dolo specifico di evasione: l'elevato volume d'affari imponibile, la completa omissione della dichiarazione IVA e la consapevolezza dell'obbligo fiscale, desunta anche dalle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia riferite dal teste esaminato. Sono stati considerati irrilevanti sia la dedotta difficoltà economica sia l'assunto ruolo di prestanome per ottenere la cittadinanza. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    norma incriminatrice dell'omessa dichiarazione; la Corte ribadisce che la configurabilità del reato richiede il dolo specifico di evasione, desumibile da elementi sintomatici quali l'entità del volume d'affari, l'omissione totale della dichiarazione e la consapevolezza dell'obbligo fiscale.

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato dalla difesa insieme all'art. 5, ma senza che la Corte ne sviluppi un autonomo contenuto applicativo nel caso concreto.

  • art. 129 c.p.p.

    l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo d'ufficio dell'estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    insieme all'art. 129 c.p.p., non consente alla Corte di rilevare la prescrizione d'ufficio in presenza di ricorso inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio istruttorio o proporre una diversa lettura dei fatti, quando la censura non si confronti specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • Nel reato di omessa dichiarazione, il dolo specifico di evasione può essere desunto da una pluralità di indici convergenti, tra cui l'elevato volume d'affari, l'omissione integrale della dichiarazione e la consapevolezza dell'obbligo fiscale.
  • La mera deduzione di una situazione di difficoltà economica o di una funzione di prestanome non esclude, di per sé, la sussistenza del dolo specifico quando il giudice di merito abbia accertato in modo coerente la finalizzazione evasiva della condotta.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce il rilievo officioso della prescrizione del reato ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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