Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 38010/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente, già condannata nei precedenti gradi per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, ha impugnato la sentenza d'appello deducendo: (1) vizi di motivazione e violazione dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016 in relazione all'art. 157 c.p., sostenendo che per i versamenti omessi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2017 sarebbe maturata la prescrizione e che tali omissioni non potessero rilevare ai fini della soglia di punibilità; (2) violazione dell'art. 3 Cost., assumendo che il mancato operare dell'improcedibilità per i periodi anteriori all'entrata in vigore della riforma Cartabia determinerebbe una disparità di trattamento e violerebbe il favor rei.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure sulla prescrizione e sulla soglia di punibilità, osservando che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è una fattispecie a progressione criminosa e a consumazione prolungata, nella quale, una volta superata la soglia annua di euro 10.000,00, tutte le omissioni dell'anno rilevano unitariamente, incluse quelle eventualmente già prescritte. Ha inoltre respinto la questione costituzionale sull'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., richiamando l'orientamento di legittimità che ne limita l'applicazione ai reati commessi dal 1° gennaio 2020, senza violazione degli artt. 3, 25 e 111 Cost. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    Richiamato come base del vincolo della continuazione nei precedenti gradi di giudizio.

  • art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. in l. n. 638 del 1983

    Norma incriminatrice dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali; viene qualificata come fattispecie a progressione criminosa e consumazione prolungata.

  • art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8 del 2016

    Ha introdotto la soglia di punibilità di euro 10.000 annui per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere la prescrizione di alcune mensilità; la Corte esclude che le omissioni precedenti alla soglia possano essere valutate isolatamente ai fini prescrizionali.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per denunciare una disparità di trattamento; la Corte esclude la fondatezza della censura.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato nella prospettazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, l. n. 134 del 2021; la Corte richiama il consolidato orientamento di manifesta infondatezza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella questione costituzionale sulla disciplina transitoria dell'improcedibilità; la Corte ne esclude la violazione.

  • art. 344-bis c.p.p.

    Disciplinando l'improcedibilità per superamento del termine massimo nel giudizio di cassazione, è ritenuto applicabile solo ai procedimenti relativi a reati commessi dal 1° gennaio 2020.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 2, comma 3, l. n. 134 del 2021

    Disposizione transitoria sull'improcedibilità in cassazione; la Corte ne afferma la ragionevolezza e la legittimità costituzionale.

Massime di principio

  • Nel reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, una volta superata la soglia annua di punibilità, le omissioni mensili del medesimo anno concorrono a integrare un reato unitario a consumazione prolungata, sicché la verifica della soglia deve avvenire considerando tutte le omissioni dell'anno.
  • Ai fini del superamento della soglia di euro 10.000,00 annui, vanno computate tutte le omissioni contributive rilevanti nel periodo di riferimento, anche quelle che, considerate singolarmente, risultino eventualmente già estinte per prescrizione.
  • Non è corretta la tesi per cui le omissioni anteriori al momento in cui si supera la soglia di punibilità debbano essere escluse dal calcolo complessivo quando appartengano al medesimo anno contributivo.
  • La disciplina transitoria dell'improcedibilità in cassazione introdotta dalla riforma Cartabia è applicabile soltanto ai reati commessi dal 1° gennaio 2020 e non viola, per ciò solo, i parametri costituzionali evocati, essendo giustificata da esigenze di coordinamento normativo e di progressiva introduzione dell'istituto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.