Cassazione Penale, Ordinanza n. 37987/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi, ritenendo che l'impugnazione, benché formalmente proposta come ricorso per cassazione, fosse sostanzialmente un appello perché conteneva censure che sollecitavano una rivalutazione del compendio probatorio e del fatto. Ha quindi disposto la conversione del ricorso in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p. e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trento.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, condannato dal Tribunale di Trento all'esito di giudizio abbreviato per una contravvenzione stradale commessa il 14 aprile 2021, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna a quattro mesi di arresto, euro 1.000 di ammenda, spese processuali e revoca della patente di guida. Ha articolato quattro motivi: 1) violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità; 2) violazione di legge e vizi di motivazione per l'omesso avviso al difensore ex art. 356 c.p.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta recidiva quinquennale, che avrebbe inciso anche sulla revoca della patente; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Il Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione ha concluso per la conversione del ricorso in appello.
Norme richiamate
art. 186-bis, comma 2, lett. c), codice della strada
È la norma incriminatrice della contravvenzione per cui l'imputato è stato condannato in primo grado.
Il ricorso era stato sintetizzato ai sensi di tale disposizione, che disciplina la forma dei motivi.
Richiamato con riferimento all'avviso al difensore in occasione degli atti urgenti di accertamento.
Invocato dal ricorrente quale causa di esclusione della punibilità, il cui diniego è stato censurato.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La Corte richiama la norma per qualificare come ricorso per cassazione i motivi che mirano, anche solo in parte, a una rivalutazione del fatto o della prova.
Norma applicata per disporre la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti al giudice competente.
Massime di principio
- Se l'impugnazione proposta come ricorso per cassazione contiene motivi che, pur formalmente denunciando violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano in sostanza a contestare la ricostruzione del fatto o a ottenere una nuova valutazione delle prove, il mezzo va qualificato secondo la sua reale natura e convertito nell'appello.
- Nel dubbio sulla corretta qualificazione del gravame, deve essere preferito il rimedio ordinario rispetto a quello eccezionale del ricorso per cassazione 'per saltum'.
- La deduzione del travisamento della prova non impedisce la conversione in appello quando, per il contenuto effettivo delle censure, la questione riguarda prevalentemente la lettura del materiale probatorio e non un errore di diritto immediatamente scrutinabile in cassazione.
- La conversione del ricorso in appello è ammessa quando l'atto di impugnazione, anche in via subordinata, contiene censure riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. e ciò rivela una reale impugnazione di merito.
- Quando la conversione è disposta, la Cassazione non decide sui motivi di merito ma trasmette gli atti al giudice di appello competente.
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