Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 38011/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per avere appiccato il fuoco a rifiuti speciali depositati in maniera incontrollata. Due ricorsi erano congiunti, il terzo separato. I motivi dedotti erano, per i primi due ricorrenti, l'erronea applicazione dell'art. 256-bis d.lgs. 152/2006 perché il materiale incendiato non sarebbe stato rifiuto speciale pericoloso; il vizio di motivazione per non avere valorizzato una testimonianza difensiva e documenti asseritamente idonei a escludere la riferibilità del fatto e il dolo; la censura al trattamento sanzionatorio per asserita sproporzione della pena, mancata adeguata considerazione delle attenuanti generiche e mancata motivazione sulla sospensione condizionale. Il terzo ricorrente ha dedotto mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte di appello si fosse limitata a recepire la decisione di primo grado senza valutare le prove difensive e che egli non fosse stato colto nell'atto di appiccare il fuoco; ha inoltre censurato la pena, lamentando che non fosse stato valorizzato l'aiuto prestato per spegnere l'incendio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto le doglianze generiche, prive di specifiche ragioni di diritto e di fatto, in larga parte meramente reiterative di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione conforme. In particolare, ha rilevato che la contestazione sulla natura del materiale incendiato si scontrava con l'accertamento della polizia giudiziaria; che la doglianza sulla testimonianza difensiva ignorava la motivazione impugnata, la quale aveva valorizzato il fatto che gli imputati stavano alimentando il fuoco e avevano fornito giustificazioni inverosimili, da cui emergeva il dolo; che il motivo sul trattamento sanzionatorio non considerava la gravità del fatto, la collaborazione solo successiva all'arrivo dei carabinieri, i precedenti penali e la negativa personalità degli imputati, nonché l'intenso dolo e il disprezzo per la tutela ambientale. Per il terzo ricorrente le medesime ragioni hanno portato a escludere la fondatezza delle censure. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, è stata disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla responsabilità concorrente degli imputati per l'appiccamento del fuoco ai rifiuti

  • art. 256-bis, comma 1, seconda ipotesi, d.lgs. n. 152 del 2006

    norma incriminatrice applicata ai fatti di incendio di rifiuti depositati in modo incontrollato; la Corte ritiene infondata la contestazione sulla natura del materiale, perché contrastante con l'accertamento di merito

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità, cioè condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende

  • sent. Corte cost. n. 86 del 2000

    evocata per il criterio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non opera se la parte ha proposto ricorso senza colpa nella causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa è stata esclusa

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni di fatto o a reiterare doglianze già motivate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La contestazione sulla qualificazione del materiale oggetto di incendio o sul perimetro applicativo della fattispecie in materia di rifiuti non è ammissibile se si risolve in una diversa lettura del compendio probatorio, in presenza di un accertamento di merito puntuale e coerente.
  • Le censure di vizio di motivazione devono misurarsi con gli snodi argomentativi decisivi della sentenza impugnata: è insufficiente limitarsi a invocare prove difensive o testimonianze senza spiegare perché esse sarebbero incompatibili con il ragionamento probatorio seguito dai giudici di merito.
  • Ai fini del dolo, possono assumere rilievo i comportamenti sintomatici dell'agente, le giustificazioni fornite e la condotta complessiva tenuta sul luogo del fatto; la mera prospettazione difensiva di estraneità non basta a fondare un vizio di legittimità se il giudice di merito ha dato conto di elementi convergenti di segno opposto.
  • Nel trattamento sanzionatorio, la collaborazione successiva all'intervento della polizia giudiziaria può essere ritenuta recessiva o priva di efficacia apprezzabile quando interviene solo dopo l'avvenuto arresto o accertamento del reato; la motivazione sulla pena è sufficiente se considera gravità del fatto, personalità dell'imputato e precedenti penali.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.