Cassazione Penale, Ordinanza n. 38009/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, condannata nei precedenti gradi per un intervento edilizio, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo di violazione di legge. Ha sostenuto che non si sarebbe potuto escludere l'applicabilità della c.d. "doppia conformità" perché l'opera contestata, consistente nell'innalzamento del tetto, sarebbe stata realizzata nel 2020, quindi dopo l'entrata in vigore del cd. "Piano Casa". In sostanza, la doglianza mirava a far ritenere sanabile l'intervento edilizio e dunque a escludere la punibilità ai sensi della disciplina urbanistico-edilizia richiamata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero una mera reiterazione di questioni già esaminate e disattese nei giudizi di merito e che la questione sulla doppia conformità fosse manifestamente infondata. Ha condiviso l'accertamento dei giudici di merito secondo cui l'intervento era stato realizzato in totale difformità dalla SCIA, in assenza del necessario permesso di costruire e in violazione delle prescrizioni urbanistiche vigenti all'epoca dei fatti. Ha quindi rilevato che, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001, la sanatoria postuma richiede la conformità dell'opera sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda di sanatoria, requisito escluso nel caso concreto. Conseguentemente ha confermato la non regolarizzabilità dell'abuso e ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001
La norma incriminatrice è richiamata come base della condanna per intervento edilizio eseguito in assenza del titolo abilitativo richiesto e in difformità dalle prescrizioni urbanistiche.
art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001
Il permesso in sanatoria presuppone la c.d. doppia conformità, cioè la conformità dell'opera alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione dell'abuso sia al momento della domanda di sanatoria.
art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte cost. n. 86 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non risulti l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre questioni di fatto o doglianze già compiutamente esaminate e disattese dai giudici di merito, senza indicare reali errori di diritto della decisione impugnata.
- In materia edilizia, la sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 richiede la c.d. doppia conformità: l'opera deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della sua realizzazione sia al momento della domanda di sanatoria.
- La sopravvenienza di normative urbanistiche più favorevoli non consente di superare, di per sé, l'originaria mancanza del titolo abilitativo richiesto e la difformità urbanistica del manufatto.
- La realizzazione di un intervento in totale difformità dalla SCIA e in assenza del necessario permesso di costruire integra il reato edilizio previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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