Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27862/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2008-2011 nei confronti di una società, con recuperi a tassazione di interessi passivi relativi a finanziamenti ipotecari garantiti da immobili destinati alla locazione. L'Ufficio contestava la spettanza dell'integrale deduzione degli interessi ai sensi dell'art. 96 TUIR e dell'art. 1, comma 36, L. 244/2007, sostenendo che l'agevolazione fosse riservata alle sole società di mera gestione immobiliare e, in particolare, agli immobili locati in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa. La CTR aveva invece confermato l'annullamento del rilievo, ritenendo la società riconducibile al modello dell'immobiliare di gestione. In Cassazione, l'Agenzia deduceva violazione o falsa applicazione dell'art. 96 TUIR e dell'art. 1, comma 36, L. 244/2007; la contribuente eccepiva l'inammissibilità del motivo per asserita mancata censura di una delle rationes decidendi e proponeva ricorso incidentale condizionato, assorbito poi dall'esito del principale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla contribuente, osservando che il motivo dell'Ufficio investiva anche il requisito soggettivo dell'agevolazione. Nel merito, ha confermato la corretta impostazione della CTR: la disciplina sul comma 36 dell'art. 96 TUIR si applica alle società immobiliari di gestione, intese come imprese la cui attività consiste nell'utilizzo passivo degli immobili patrimonio, e la valutazione della CTR sulla prevalenza dell'attività di locazione/affitto rispetto ai servizi accessori attiene al merito ed è insindacabile in cassazione. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato assorbito. L'Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 96 TUIR

    La norma va letta insieme all'art. 1, comma 36, L. 244/2007: l'integrale deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione è riferita alle società immobiliari di gestione, cioè a quelle che svolgono attività di utilizzo passivo degli immobili patrimonio.

  • art. 1, comma 36, L. 244/2007

    L'agevolazione sugli interessi passivi non è limitata ai soli immobili locati a uso abitativo, ma si applica alle società immobiliari di gestione secondo un criterio di prevalenza dell'attività di locazione o affitto; la successiva disciplina del d.lgs. 147/2015 è richiamata come conferma esegetica della regola previgente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di dedurre in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; nel caso concreto il motivo è stato esaminato e rigettato perché la censura mirava in realtà a sovvertire l'apprezzamento di merito della CTR.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Non si applica, nel caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato quale amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

  • d.lgs. n. 147/2015

    È richiamato solo come elemento interpretativo sopravvenuto, idoneo a confermare in chiave sistematica la rilevanza del requisito della prevalenza dell'attività di locazione o affitto per la fruizione del regime agevolativo.

Massime di principio

  • L'agevolazione fiscale che consente la piena deduzione degli interessi passivi su finanziamenti ipotecari per immobili destinati alla locazione va interpretata in coerenza con la funzione della società immobiliare di gestione e non può essere ridotta, senza base normativa, alle sole locazioni abitative.
  • Ai fini dell'applicazione del regime agevolativo rileva il carattere prevalente dell'attività di locazione o affitto rispetto ai servizi accessori; la verifica di tale prevalenza è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su un'unica ratio sostanziale comune alle censure, il motivo di ricorso è ammissibile se la parte la investe effettivamente; l'eccezione di inammissibilità per mancata censura di una ratio cade se il ricorso contesta anche il presupposto soggettivo della disciplina applicata.
  • L'utilizzo di fonti di prassi amministrativa e di normativa sopravvenuta può avere valore meramente esegetico per confermare una lettura già coerente della disciplina previgente, purché non si attribuisca loro efficacia innovativa retroattiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.