Cassazione Penale, Sentenza n. 01896/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso avverso il decreto di sequestro probatorio eseguito il 26/06/2025. Le censure riguardavano: (i) la qualificazione e classificazione merceologica del prodotto sequestrato secondo norme nazionali e UE (art. 3 legge 238/2016, Reg. UE 1308/2009, Reg. CE 1549/2006, Reg. CEE 2658/87); (ii) l'attendibilità delle analisi di laboratorio e della prova scientifica; (iii) la modifica della qualificazione giuridica senza verifica degli elementi costitutivi del reato; (iv) vizio di motivazione e violazione delle norme procedurali (art. 253 comma 1 e art. 125 cod. proc. pen.); (v) inesistenza del fumus delicti in assenza di atti idonei e univoci alla commercializzazione; (vi) mantenimento del sequestro dopo i prelievi/analisi senza qualificare le operazioni come ATTI TECNICI IRRIPETIBILI e insussistenza del pericolo, nonché contestazioni connesse alla discrepanza tra giacenze fisiche e consistenze contabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato il decreto di sequestro probatorio, richiamando le risultanze dei controlli e delle analisi di laboratorio che avevano individuato una miscela a base di alcol di probabile origine vinicola (circa 6.700 litri con alcol etilico 44% nel recipiente n. 96), l'autoproduzione e il deposito presso lo stabilimento, nonché il collegamento con l'attività di commercializzazione. La Corte ha richiamato il principio per cui il delitto (art. 516 cod. pen., fatto oggetto di disamina) si consuma al momento dell'immissione in commercio e che è punibile anche il tentativo quando siano compiuti atti idonei e non equivoci diretti alla commercializzazione. Le argomentazioni difensive sulla classificazione merceologica e sull'attendibilità delle analisi sono state ritenute non supportate da elementi documentali idonei a confutare gli accertamenti. La Corte ha altresì rilevato la sussistenza della perdurante esigenza probatoria e ha disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., nonché il versamento di una somma determinata in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 253, comma 1
Il decreto di sequestro probatorio deve contenere descrizione del fatto, natura e classificazione delle cose; il Tribunale ha ritenuto che tali requisiti siano stati rispettati
Codice di procedura penale, art. 125
Richiamato con riferimento ai criteri di motivazione e agli atti impugnati; il Tribunale avrebbe dato adeguata motivazione, quindi la censura è infondata
Codice di procedura penale, art. 325
Il sequestro probatorio è censurabile in Cassazione solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali; l'eventuale illogicità manifesta non rientra nelle ipotesi di annullamento automatico
Codice di procedura penale, art. 616
Disposto l'onere per il ricorrente a sostenere le spese del procedimento per inammissibilità del ricorso
Codice penale, art. 516 (e richiamo a 515/56)
Il reato relativo all'alterazione/merce viene considerato consumato con l'immissione in commercio; è comunque configurabile il tentativo quando siano posti in essere atti idonei e non equivoci diretti alla commercializzazione
D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, artt. 41 e 43
Norme richiamate tra i titoli di accusa relativi a prelievi e accise; la Corte ha ritenuto plausibile il nesso con l'evasione delle accise e l'attività commerciale contestata
Legge 238/2016, art. 3; Reg. UE 1308/2009; Reg. CE 1549/2006; Reg. CEE 2658/87
Le norme di classificazione merceologica sono state richiamate dalla difesa, ma la Corte ritiene che la contestazione sulla classificazione non sia suffragata da documenti tali da smentire gli accertamenti degli inquirenti
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Riferimento utilizzato per escludere che il ricorso sia stato presentato colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; non pregiudica l'obbligo di versamento disposto dalla Corte
Massime di principio
- Il sequestro probatorio in fase preliminare è legittimo se esiste un fumus delicti plausibile e una motivazione minima coerente, completa e ragionevole: contestazioni meramente speculative sulla classificazione richiedono documenti certi per avere rilievo
- La prova scientifica (analisi di laboratorio) è difficile da scalfire in sede di gravame se non vi sono elementi documentali o peritali contraddittori che ne mettano in dubbio il risultato
- Per i reati collegati all'immissione in commercio, la consumazione non richiede la vendita effettiva: gli atti idonei e non equivoci diretti alla commercializzazione sono sufficienti a configurare il reato o il tentativo
- Il vizio di motivazione per il sequestro deve essere radicale (apparato argomentativo assente o privo dei requisiti minimi) per determinare l'annullamento: la mera difformità interpretativa del giudice non basta
- Dopo prelievi e analisi, il mantenimento del sequestro può essere giustificato dalla perdurante esigenza probatoria se sussistono ragioni plausibili legate alle indagini
- Chi propone ricorso manifestamente infondato o inammissibile può essere condannato alle spese e ad ulteriori versamenti ai sensi delle norme processuali e dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01878/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01879/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01880/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01881/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01882/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01883/2026 del 19/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →