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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36389/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomino)

La controversia

La controversia nasce dal diniego assembleare, deliberato dal condominio, alla richiesta di una condomina di aprire un terrazzo a tasca sul tetto comune, nella parte soprastante il proprio appartamento. L'assemblea aveva qualificato l'intervento come innovazione e aveva rilevato il mancato raggiungimento della maggioranza qualificata ritenuta necessaria. La condomina aveva quindi impugnato la deliberazione ai sensi dell'art. 1137 c.c. davanti al Tribunale, ma in appello il condominio aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado. La Corte d'appello aveva ritenuto che, per verificare la legittimità dell'intervento ai sensi dell'art. 1102 c.c., gravasse sulla condomina l'onere di dimostrare che i limiti al pari uso non fossero violati; poiché non erano state provate le tecniche costruttive adottate, la Corte aveva ricondotto l'opera all'art. 1120 c.c. e aveva quindi reputato legittima la delibera di diniego. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: violazione o falsa applicazione dell'art. 1102 c.c. in relazione al rapporto tra art. 1102 e art. 1120 c.c.; in via gradata, omesso esame di una prova documentale costituita da una perizia illustrativa sulle tecniche costruttive. Il condominio ha resistito con controricorso, eccependo anche questioni sulla procura notificata via PEC e sostenendo che l'onere probatorio gravasse comunque sulla ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui le modifiche alla cosa comune apportate dal singolo condomino ai sensi dell'art. 1102 c.c. non richiedono preventiva autorizzazione assembleare, salvo diversa previsione convenzionale, e che, ove l'assemblea neghi l'autorizzazione opponendosi all'uso del bene comune, l'onere di provare il superamento dei limiti del pari uso grava sul condominio. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    Le modificazioni della cosa comune per il miglior godimento possono essere apportate dal singolo condomino a proprie spese, nei limiti del pari uso e senza alterare destinazione e funzione del bene; il superamento di tali limiti va provato da chi lo allega per giustificare il diniego assembleare.

  • art. 1120 c.c.

    Le innovazioni riguardano opere deliberate dall'assemblea nell'interesse collettivo e non sono sovrapponibili alle modifiche individuali ex art. 1102 c.c.; non può applicarsi questa norma a un intervento richiesto dal singolo per uso esclusivo.

  • art. 1137 c.c.

    La delibera assembleare è impugnabile per contrarietà alla legge o al regolamento; nel giudizio di impugnazione il condomino impugnante deve provare il vizio della deliberazione, ma nel caso di diniego illegittimo di un uso consentito dalla legge opera la diversa distribuzione dell'onere probatorio.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La validità della procura incorporata nell'atto di impugnazione dipende dalla sua presenza nell'originale, non dalla riproduzione o segnalazione nella copia notificata.

  • art. 365 c.p.c.

    Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è sufficiente la presenza della procura nell'originale dell'atto.

  • art. 384 c.p.c.

    Non è consentita la correzione della motivazione quando la decisione contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata non sia conforme a diritto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la definizione camerale del ricorso per manifesta fondatezza del primo motivo.

  • art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.

    È richiamato quale base per la trattazione camerale nella forma semplificata.

  • art. 2697 c.c.

    Ai fini della distribuzione dell'onere della prova rileva la posizione sostanziale delle parti rispetto al diritto controverso, non il solo fatto di aver agito in giudizio.

  • L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter

    La disciplina sulla conformità degli atti notificati cartacei non era pertinente, poiché il deposito telematico era consentito nei procedimenti civili dinanzi alla Corte di cassazione.

  • d.l. n. 34 del 2020, art. 221, comma 5

    Ha consentito il deposito telematico degli atti e dei documenti nei procedimenti civili dinanzi alla Corte di cassazione.

  • d.m. 27 gennaio 2021

    Ha dato attuazione al deposito telematico degli atti e dei documenti nei procedimenti civili dinanzi alla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Le innovazioni ex art. 1120 c.c. e le modificazioni della cosa comune ex art. 1102 c.c. hanno presupposti diversi: le prime sono opere di trasformazione deliberate dall'assemblea nell'interesse collettivo, le seconde sono interventi del singolo condomino per il migliore uso del bene comune, nel rispetto del pari uso e della destinazione del bene.
  • Il singolo condomino può eseguire a proprie spese modifiche della cosa comune funzionali al miglior godimento senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare, salvo che una convenzione contrattuale approvata dai condomini imponga un diverso regime.
  • Se l'assemblea nega a un condomino l'autorizzazione a compiere un intervento che rientra nell'uso consentito dall'art. 1102 c.c., il condominio che invochi la legittimità del diniego deve provare il superamento dei limiti del pari uso o l'alterazione della cosa comune.
  • Nel giudizio di impugnazione della delibera condominiale, l'onere di provare il vizio della deliberazione grava sull'impugnante, ma la distribuzione della prova va letta in concreto secondo la posizione sostanziale delle parti rispetto al diritto esercitato o contestato.
  • Nel caso di trasformazione del tetto comune in terrazza di uso esclusivo, la legittimità dell'intervento dipende dalla non significativa incidenza sulla consistenza del bene e dall'adozione di tecniche costruttive idonee a preservarne la funzione di copertura e protezione, accertamento riservato al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniImpugnazione delibere condominialiProveImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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