Cassazione Civile, Ordinanza n. 32442/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società in liquidazione ha impugnato in cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato il suo reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale su istanza di un creditore. La società sosteneva di aver dimostrato, tramite scritture contabili, dichiarazioni fiscali, comunicazioni telematiche, bilanci ricostruiti, contratti di cessione dell'unica azienda e sfratto per morosità, di non aver mai superato le soglie di fallibilità previste dall'art. 1, comma 2, l.fall. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 2697 e 2728 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2014 c.c. e 14 d.P.R. 600/1973, lamentando l'erronea valutazione delle prove documentali e delle presunzioni. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 1, comma 2, l.fall., per avere la corte territoriale omesso di valorizzare complessivamente gli indizi documentali come prova presuntiva del mancato superamento delle soglie di fallibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha osservato che il giudice di merito aveva considerato la documentazione prodotta, ma ne aveva motivatamente escluso l'idoneità a provare i requisiti di non fallibilità, rilevando in particolare che i bilanci ricostruiti non erano stati approvati né depositati e che la restante documentazione non consentiva di rappresentare con esattezza attivo, ricavi e debiti del triennio rilevante in assenza delle scritture contabili non prodotte. La Corte ha ribadito che l'onere di provare la non fallibilità incombe sul debitore, che può assolverlo anche con mezzi probatori alternativi, ma la loro valutazione resta riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli ulteriori effetti contributivi di legge.
Norme richiamate
I requisiti di non fallibilità devono essere provati dal debitore; la loro insussistenza legittima la dichiarazione di fallimento.
I bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono uno dei mezzi con cui il debitore può dimostrare i requisiti dimensionali, ma solo se regolarmente formati, approvati e depositati.
L'onere di provare la non fallibilità grava sul debitore.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni, ma le censure sono state ritenute inammissibili.
Le prove documentali possono assumere valore presuntivo solo se gravi, precise e concordanti, valutazione rimessa al giudice di merito.
La valutazione delle prove acquisite resta affidata al giudice di merito.
Le prove alternative alle scritture contabili sono soggette al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle scritture contabili societarie.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle scritture contabili e fiscali.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata; ciò ha rilevanza anche ai fini delle condanne ex art. 96 c.p.c.
Richiamato per distinguere l'errore di fatto, prospettato in proposta, dal vizio denunciabile in cassazione.
Non applicabile per mancanza di difese degli intimati; esclusa la condanna in favore della controparte.
Applicabile anche in assenza di difese della controparte quando il ricorso è definito in conformità alla proposta su giudizio inammissibile o manifestamente infondato; funzione deterrente e sanzionatoria dell'abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il debitore che intenda evitare o contestare la dichiarazione di fallimento ha l'onere di provare il mancato superamento delle soglie dimensionali previste dalla legge fallimentare.
- Tale prova può essere fornita non solo mediante bilanci regolarmente formati, approvati e depositati, ma anche tramite scritture contabili e altri documenti idonei a ricostruire la situazione economico-patrimoniale dell'impresa.
- La documentazione alternativa ai bilanci non ha valore di prova legale ed è soggetta al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può ritenerla insufficiente o inattendibile.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito quando la sentenza impugnata abbia motivato in modo coerente l'inidoneità delle prove offerte.
- Quando il ricorso viene definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e risulta inammissibile o manifestamente infondato, può trovare applicazione la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., anche se gli intimati non si sono difesi.
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