Cassazione Civile, Ordinanza n. 06665/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un operaio impegnato in attività di sollevamento su gru in un molo, per avere iniziato l'apertura delle passerelle per consentire l'ingresso di uno yacht senza attendere il completamento delle operazioni svolte da un collega e senza ricevere il comando a procedere, con esposizione del collega a pericolo e danni alle strutture aziendali. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno dichiarato illegittimo il recesso, escludendo giusta causa e giustificato motivo soggettivo, ma negando l'applicazione della sanzione conservativa prevista dal contratto collettivo e applicando l'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 5, l. n. 300/1970 in misura pari a 15 mensilità. Il lavoratore ha proposto ricorso principale sostenendo che il sinistro dipendesse integralmente dall'inadempimento datoriale in materia di sicurezza, con conseguente applicabilità della sanzione conservativa contrattuale o, in subordine, della tutela indennitaria massima di 24 mensilità; ha inoltre richiamato gli artt. 1460, 1455 e 2087 c.c. e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. La società ha proposto ricorso incidentale censurando la sentenza per avere escluso la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di licenziamento, invocando gli artt. 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del lavoratore sia quello incidentale della società. Ha ritenuto inammissibile o infondata la doglianza della società perché sollecitava una rivalutazione del merito sulla gravità della condotta e sulla sua sussunzione nella nozione elastica di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, senza indicare parametri normativi disattesi. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi del lavoratore perché, da un lato, non aveva correttamente assolto gli oneri di produzione e specifica indicazione del contratto collettivo invocato e, comunque, la valutazione sulla non applicabilità della sanzione conservativa atteneva al merito; dall'altro, aveva richiamato norme non pertinenti al regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo; infine, il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. era precluso dalla doppia conforme ed era comunque infondato poiché la Corte territoriale aveva considerato anche la carenza di misure di sicurezza. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e sono stati posti a carico di entrambe le parti gli ulteriori importi del contributo unificato, se dovuti.
Norme richiamate
nei casi di licenziamento dichiarato illegittimo disciplina il regime sanzionatorio applicabile; la scelta tra tutela reintegratoria o indennitaria e la quantificazione dell'indennità si colloca entro il perimetro della norma e del giudizio di merito
ha novellato l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, rilevante per il regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo
art. 9 CCNL di categoria
può prevedere sanzioni conservative per ipotesi di minore gravità; la sua applicazione dipende dalla concreta sussunzione della condotta nella previsione collettiva
non pertinente al regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo nel caso esaminato
non pertinente al regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo nel caso esaminato
riguarda gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza, ma non disciplina direttamente il regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo
richiamato dal ricorrente incidentale a sostegno della censura sulla gravità dell'inadempimento del lavoratore
richiamato dal ricorrente incidentale a sostegno della censura sulla gravità dell'inadempimento del lavoratore
richiamato dal ricorrente incidentale a sostegno della censura sulla gravità dell'inadempimento del lavoratore
richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere la sussistenza di giusta causa di licenziamento
delimita i motivi di ricorso per cassazione invocati dalle parti; il vizio di motivazione ex n. 5 è stato ritenuto inammissibile nel caso concreto
disciplina il procedimento in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice, con esclusione della discussione orale richiesta dalla società
la doppia conforme preclude la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. nel caso esaminato
richiamato per rinviare a precedenti di legittimità su questioni già definite
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
consente il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulla giusta causa o sul giustificato motivo soggettivo di licenziamento, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla gravità complessiva della condotta, se la decisione impugnata ha motivatamente selezionato e ponderato gli elementi fattuali rilevanti.
- Per censurare in cassazione la sussunzione di una condotta nella nozione elastica di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, la parte ricorrente deve indicare quali parametri normativi o standards sociali siano stati violati; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del fatto o un diverso bilanciamento degli elementi considerati dal giudice di merito.
- Quando si invoca l'applicazione di una sanzione conservativa prevista dal contratto collettivo, il ricorrente per cassazione deve adempiere agli oneri di specifica produzione, indicazione e riproduzione del testo collettivo rilevante; in mancanza, la censura può risultare inammissibile.
- La censura sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto è stato comunque considerato dalla sentenza impugnata; inoltre, in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso.
- Le norme generali sull'inadempimento contrattuale e sulla responsabilità datoriale per sicurezza non sono automaticamente pertinenti al regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo, che va valutato primariamente alla luce della disciplina speciale applicabile al recesso e dell'eventuale disciplina collettiva.
- La determinazione della misura dell'indennità risarcitoria entro il range legale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non può essere rivista in cassazione se il ricorso non individua uno specifico errore di diritto nella scelta della misura
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