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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22296/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca, da parte della società, delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica che, secondo i ricorrenti, erano loro spettate in base alla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro e al pensionamento. I ricorrenti, ex dipendenti del gruppo elettrico o loro superstiti, hanno chiesto l'accertamento del diritto a mantenere il beneficio, il ripristino della fornitura agevolata e, in subordine, una somma compensativa in sostituzione del vantaggio tariffario revocato. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) violazione delle norme sull'interpretazione e sull'efficacia del contratto per sostenere che l'agevolazione tariffaria costituisse un diritto quesito; 2) violazione delle norme sulla disdetta del contratto collettivo, assumendo che il recesso aziendale non potesse incidere sui lavoratori già cessati; 3) violazione dei principi di correttezza e buona fede, contestando la disdetta dell'accordo collettivo e il successivo accordo che prevedeva una somma una tantum subordinata alla rinuncia formale alle agevolazioni tariffarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, richiamando una serie di precedenti già pronunciati sulla medesima vicenda. In particolare ha affermato che l'agevolazione tariffaria non aveva natura retributiva/corrispettiva, ma costituiva un beneficio di fonte collettiva non incorporato nel contratto individuale; che non esisteva un diritto quesito al mantenimento del trattamento più favorevole, trattandosi di una mera aspettativa; che la disdetta del regime collettivo era ammissibile anche nei confronti degli ex dipendenti, in assenza di una clausola di salvaguardia; e che la valutazione di merito sull'assenza di violazione di buona fede e correttezza non era censurata in modo specifico e si risolveva in una richiesta di diversa valutazione dei fatti. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la qualificazione del beneficio tariffario e la sua disciplina negoziale; la Corte ne ha escluso la violazione alla luce della natura collettiva e non retributiva dell'istituto

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l'interpretazione degli accordi collettivi; la Corte ha rimesso alla lettura sistematica della disciplina collettiva già operata nei precedenti

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come criterio interpretativo dei testi collettivi; non ritenuto violato

  • art. 1372 c.c.

    richiamato in relazione all'efficacia del contratto e alla sua cessazione; la Corte ha ritenuto legittima la disdetta del regime collettivo

  • art. 1373 c.c.

    richiamato per la disciplina del recesso; la Corte ha affermato che il recesso unilaterale è ammissibile nei rapporti di durata a tempo indeterminato anche in ambito collettivo

  • art. 1175 c.c.

    invocato per sostenere la violazione dei doveri di correttezza; la Corte ha escluso la censura valorizzando la condotta complessiva della società

  • art. 1375 c.c.

    invocato per la buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte ha ritenuto non fondata la doglianza

  • art. 2113, comma 4, c.c.

    richiamato con riferimento alla rinuncia formalizzata all'agevolazione tariffaria nell'accordo successivo e alla sede protetta della conciliazione

  • art. 411 c.p.c.

    richiamato per la formalizzazione della rinuncia in sede conciliativa

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla Corte per dare continuità ai precedenti conformi sulla stessa vicenda

  • art. 36 Cost.

    richiamato per escludere che il beneficio tariffario fosse soggetto al canone di proporzionalità e sufficienza della retribuzione

  • art. 15 d.l. n. 333/1992

    richiamato nel contesto del mutamento della natura dell'ente elettrico da ente pubblico economico a società per azioni

  • L. n. 359/1992

    norma di conversione richiamata nel contesto della trasformazione societaria dell'ente elettrico

  • d.lgs. n. 79/1999

    richiamato per il processo di liberalizzazione del mercato elettrico

  • direttiva 96/92/CE

    richiamata come base europea del processo di liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica

  • d.l. n. 73/2007

    richiamato in relazione al completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico

  • L. n. 125/2007

    norma di conversione richiamata nel contesto della liberalizzazione del settore

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Un'agevolazione prevista dalla contrattazione collettiva, se non collegata alla quantità o qualità della prestazione lavorativa, non assume natura retributiva/corrispettiva e non è automaticamente protetta come componente del trattamento economico individuale.
  • Le clausole collettive non si incorporano nel contratto individuale come diritti quesiti: in caso di successione di contratti collettivi, le nuove disposizioni sostituiscono le precedenti, salvo espressa clausola di salvaguardia.
  • Il recesso o la disdetta di una disciplina collettiva a tempo indeterminato è ammissibile, purché esercitato nel rispetto di buona fede e correttezza, e non può essere neutralizzato dalla sola permanenza di aspettative maturate sulla base del precedente regime.
  • La tutela del diritto quesito opera solo per posizioni già entrate nel patrimonio del lavoratore per effetto di prestazioni già rese o di fasi del rapporto già esaurite; non copre meri vantaggi futuri fondati su una disciplina più favorevole destinata a cessare.
  • In sede di legittimità, la censura sulla violazione di buona fede e correttezza non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, se il giudice di merito ha già compiuto un accertamento fattuale non specificamente aggredito.

Come è indicizzato

MaterieContratto di agenziaLicenziamentoImpugnazioni
RamiContrattiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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