Cassazione Civile, Ordinanza n. 33142/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia trae origine da un atto di precetto notificato da un condominio per il pagamento di una somma di denaro fondata su un titolo esecutivo giudiziale, costituito da decreto ingiuntivo divenuto esecutivo dopo il rigetto dell’opposizione. La destinataria del precetto ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che è stata rigettata dal Giudice di Pace. In cassazione la parte soccombente ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle doglianze perché ha rilevato d’ufficio la mancata produzione, nel termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c., della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione. La ricorrente aveva depositato solo copia digitalizzata della sentenza, insieme ad altri documenti relativi alla PEC, ma non il messaggio originale .eml né la relazione di notificazione in forma idonea; inoltre le copie prodotte erano prive di attestazione di conformità agli originali digitali. Il condominio intimato non si è costituito in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito, entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c., della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla non improcedibilità solo quando la controparte si costituisca depositando copia autenticata della decisione o non disconosca la conformità della copia informale; nel caso concreto, invece, il resistente era rimasto intimato e la relazione di notificazione non era stata regolarmente prodotta. Stante il carattere assorbente del rilievo processuale, la Corte non ha esaminato i motivi di ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva del condominio. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
opposizione agli atti esecutivi
viene indicato come fondamento dell’opposizione proposta contro l’atto di precetto.
impone il deposito, a pena di improcedibilità, della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione.
disciplinano la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005
richiamato con riferimento al disconoscimento della conformità della copia informale all’originale notificato.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53 del 1994
richiamato per il requisito di attestazione di conformità della copia analogica di decisione notificata via PEC.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
presuppone il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relativa relazione di notificazione costituisce onere processuale essenziale: la sua omissione, quando non sia sanata dai meccanismi individuati dalla giurisprudenza, comporta l’improcedibilità del ricorso.
- La mancata produzione del messaggio PEC originale e della relazione di notificazione, o la produzione di copie prive di attestazione di conformità agli originali digitali, non consente di ritenere assolto l’onere previsto dall’art. 369 c.p.c..
- L’eccezione alla sanzione dell’improcedibilità per deposito non perfetto della decisione impugnata opera solo nei casi individuati dalle Sezioni Unite, in particolare quando la controparte si costituisca depositando copia autentica o non disconosca la conformità della copia informale; se il resistente resta intimato, l’onere del ricorrente resta integro.
- Non è consentito assegnare un ulteriore termine per sanare la mancata produzione della relazione di notificazione della sentenza impugnata, quando ciò si traduca nel superamento di una decadenza da termine perentorio non prevista dalla legge.
- L’improcedibilità dell’impugnazione comporta la declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
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