Cassazione Civile, Ordinanza n. 11856/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di una Regione aveva chiesto l'accertamento del diritto a essere inquadrato nella categoria D, sostenendo di avere svolto dal 9 marzo 2004 mansioni di ispettore fitosanitario, e la condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva respinto il gravame della Regione. In cassazione la Regione ha dedotto: (1) la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande di progressione verticale ex art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001; (2) la violazione delle norme sul pubblico impiego contrattualizzato, sostenendo che non fosse possibile attribuire una qualifica superiore in assenza di concorso e che il solo possesso della qualifica di ispettore fitosanitario non imponesse l'inquadramento in categoria D; (3) l'omesso accertamento in concreto delle mansioni effettivamente svolte, non potendo bastare un richiamo astratto a una presunta qualifica superiore riconosciuta per legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la questione di giurisdizione non risultava proposta né rilevata nei gradi di merito ed era quindi coperta da giudicato interno. Ha accolto il secondo e il terzo motivo: ha escluso che la normativa invocata riconoscesse automaticamente una qualifica superiore agli ispettori fitosanitari e ha rilevato che la Corte territoriale non aveva compiuto l'indispensabile verifica in concreto delle mansioni svolte e della loro riconducibilità alla categoria D secondo le declaratorie del CCNL. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo sulle progressioni verticali; la censura è stata dichiarata inammissibile per giudicato interno, senza esame nel merito
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001
norma applicabile al pubblico impiego contrattualizzato in luogo dell'art. 2103 c.c.; la Corte la richiama per escludere l'automatica attribuzione della qualifica superiore senza verifica delle mansioni e del sistema legale/contrattuale di inquadramento
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
riconosce in astratto il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori anche nel pubblico impiego contrattualizzato, ma solo a seguito di accertamento concreto dei presupposti
non applicabile direttamente al pubblico impiego contrattualizzato, secondo la ricorrente e in coerenza con la disciplina speciale richiamata dalla Corte
art. 97 Cost.
richiamato a fondamento del principio di accesso mediante concorso e della correttezza degli inquadramenti nel pubblico impiego
richiamato dalla ricorrente in relazione all'onere di provare le mansioni superiori effettivamente svolte
richiamati per contestare la valutazione delle prove e l'accertamento delle mansioni da parte del giudice di merito
richiamato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata
richiamati per l'interpretazione della contrattazione collettiva di inquadramento
CCNL 31.3.1999 del comparto Regioni e autonomie locali
utilizzato come parametro per le declaratorie della categoria D e per verificare la riconducibilità delle mansioni svolte
CCNL 14.9.2000 del comparto Regioni e autonomie locali
richiamato dalla ricorrente in tema di inquadramento contrattuale
d.lgs. n. 536 del 1992
richiamato per individuare le competenze dei servizi fitosanitari regionali; la Corte osserva che non conteneva una disciplina specifica dell'inquadramento degli ispettori
d.lgs. n. 214 del 2005
richiamato perché ha sostituito il d.lgs. 536/1992; la Corte sottolinea che non prevedeva un profilo unico di ispettore fitosanitario e valorizzava titolo di studio e livello di inquadramento
menzionato come disciplina successiva non applicabile ratione temporis, che ha introdotto tre distinti profili professionali fitosanitari
d.P.R. n. 347 del 1983
richiamato nella rubrica del motivo, senza specifica elaborazione decisoria
richiamato per la trattazione in camera di consiglio con memoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di inquadramento in una categoria superiore non può essere accolta in base al solo possesso di una qualifica o di un titolo formale: occorre verificare se la disciplina legale e collettiva attribuisca davvero quel profilo e, soprattutto, se le mansioni concretamente svolte rientrino nelle declaratorie superiori.
- Le progressioni verticali e l'attribuzione di qualifiche superiori non possono essere disposte in deroga al sistema di inquadramento e al principio del pubblico concorso, salvo una specifica base normativa che lo consenta.
- Il riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori presuppone un accertamento in fatto puntuale delle attività effettivamente svolte, della loro complessità, autonomia, responsabilità e corrispondenza alle declaratorie contrattuali; un richiamo astratto a una presunta equiparazione legale è insufficiente.
- In materia di pubblico impiego, la questione di giurisdizione deve essere tempestivamente dedotta o rilevata, altrimenti resta coperta da giudicato interno e non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
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