Cassazione Civile, Ordinanza n. 08007/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia riguarda due contratti di locazione ad uso diverso dall'abitazione, aventi ad oggetto due immobili contigui. Il giudice di merito aveva dichiarato la risoluzione dei contratti per inadempimento del conduttore, ravvisando il mancato pagamento di canoni dovuti a entrambe le locatrici e rigettando la tesi del conduttore secondo cui l'inadempimento sarebbe stato imputabile alle locatrici per asserita mancata collaborazione nel conseguimento del certificato di abitabilità dell'unità risultante dai lavori di unificazione dei locali. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1453 e ss. c.c., in relazione agli artt. 5 L. 392/1978 e 1455 c.c., nonché, in subordine, dell'art. 1460 c.c., sostenendo che il ritardo nel pagamento dei canoni non fosse di non scarsa importanza e che la gravità dell'inadempimento non fosse stata adeguatamente valutata alla luce del comportamento asseritamente scorretto delle controparti e delle iniziative penali da queste promosse; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1578 c.c., in relazione agli artt. 1453 e 2697 c.c., deducendo che le locatrici avrebbero posto in essere condotte ostruzionistiche e dannose e che pertanto la risoluzione avrebbe dovuto essere dichiarata per inadempimento delle locatrici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirassero in realtà a contestare la ricostruzione in fatto operata dalla corte territoriale e la valutazione delle prove, senza denunciare una reale falsa applicazione delle norme sostanziali né un omesso esame nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c. È stata inoltre ritenuta inammissibile la produzione della sentenza penale richiamata dal ricorrente, perché formata prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascun gruppo di controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale norma sulla risoluzione per inadempimento; la Corte osserva che la sua invocazione era solo apparente, poiché le censure investivano in realtà il merito della ricostruzione dei fatti.
richiamato in tema di gravità dell'inadempimento; la Corte non ne esamina il merito perché reputa inammissibili le doglianze come mere contestazioni di fatto.
invocato in via subordinata per l'eccezione di inadempimento; la censura è stata ricondotta a una diversa ricostruzione fattuale, quindi inammissibile in cassazione.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'inadempimento delle locatrici; la Corte rileva che la doglianza non attiene a un errore di diritto, ma alla valutazione delle prove.
richiamato in tema di onere della prova; la Corte non ravvisa una violazione della regola di riparto probatorio, ma una critica alla valutazione del materiale istruttorio.
richiamato insieme agli artt. 1453 e 1455 c.c. per contestare la risoluzione del rapporto locatizio; il richiamo non vale a trasformare in violazione di legge una censura sulla ricostruzione dei fatti.
la Corte chiarisce che non è consentito denunciare come violazione di legge un errore che in realtà concerne la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove.
la Corte afferma che non risultano soddisfatti i requisiti minimi per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi controversi.
norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per attestare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in combinato con l'art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile mascherare sotto la rubrica della violazione di legge una censura che, in concreto, mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove.
- La deduzione di una violazione degli artt. 1453, 1455 o 1460 c.c. non è sufficiente, da sola, a rendere scrutinabile in cassazione una contestazione che investa il giudizio di gravità dell'inadempimento quando la critica riguarda, in realtà, l'apprezzamento del materiale probatorio.
- La censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. richiede l'allegazione di un errore nell'interpretazione o nell'applicazione della norma astratta, non la mera contestazione della ricognizione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso fondato sull'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non individua specificamente un fatto storico, decisivo e controverso, realmente trascurato dal giudice di merito.
- In cassazione non sono ammissibili produzioni documentali formate anteriormente all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello, se introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità.
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