Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34758/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società cedente nei confronti della società autostradale per il pagamento del saldo dovuto per la cessione volontaria, stipulata nell'ambito di un procedimento espropriativo, di un complesso immobiliare composto da terreni e fabbricati destinati alla realizzazione di un tratto autostradale. Il Tribunale di Como revocava il decreto opposto e condannava la società autostradale al pagamento di una somma residua, tenendo conto di quanto già versato e di un obbligo di rimborso costi assunto dalla cedente. La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma, rideterminava l'importo dovuto. La società autostradale ricorreva per cassazione con sei motivi: con i primi, il terzo, il quinto e il sesto contestava la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale nell'esegesi dell'art. 8 del contratto di cessione, sostenendo che la clausola di manleva/tenere indenne dovesse escludere la propria obbligazione rispetto ai costi di sgombero, smaltimento, bonifica e allontanamento delle acque, e che la Corte d'appello avesse male interpretato il termine 'necessarie' e la nozione di 'costi necessari' anche alla luce della normativa ambientale; con il quarto motivo deduceva nullità della sentenza per omessa pronuncia, in relazione all'assorbimento di vari motivi di appello e alla pretesa mancata decisione su questioni giuridiche, prova, normativa speciale, principio di precauzione e responsabilità aggravata. La ricorrente sosteneva in sostanza che i materiali rimossi fossero rifiuti e che i relativi costi dovessero gravare sulla controparte in forza della clausola contrattuale e della disciplina ambientale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi di violazione dei canoni ermeneutici si risolvessero, in realtà, in una mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dalla ricorrente e quella, plausibile e adeguatamente motivata, accolta dalla Corte d'appello. Ha osservato che l'accertamento della comune intenzione delle parti e l'interpretazione della clausola contrattuale costituiscono attività di merito censurabile solo per effettiva violazione delle regole legali di interpretazione, che la ricorrente non aveva specificamente indicato né dimostrato. Ha altresì affermato che la motivazione della Corte territoriale era sufficientemente articolata e fondata anche sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Quanto al motivo sull'omessa pronuncia, ha ritenuto corretta la declaratoria di assorbimento, richiamando la distinzione tra assorbimento proprio e improprio e rilevando che, in caso di assorbimento improprio, non vi è vera omissione di pronuncia ma rigetto implicito delle questioni assorbite. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 1362-1371 c.c.

    Le censure relative all'interpretazione del contratto sono inammissibili se si limitano a contrapporre una lettura diversa della clausola senza indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.

  • art. 1362, comma 1, c.c.

    L'accertamento della comune intenzione delle parti e l'interpretazione della clausola sono attività di fatto riservate al giudice di merito, sindacabili solo per effettiva violazione delle regole legali di interpretazione.

  • art. 1363 c.c.

    La lettura della clausola va compiuta nel quadro complessivo del contratto, valorizzando il coordinamento tra le sue previsioni.

  • art. 1367 c.c.

    La Corte richiama il criterio della conservazione/interpretazione utile tra i parametri utilizzati dal giudice di merito.

  • art. 1369 c.c.

    Il giudice di merito può ricorrere anche ai criteri interpretativi ulteriori, oltre a quello letterale, per ricostruire la volontà negoziale.

  • art. 192 d.lgs. n. 152/2006

    È evocato dalla ricorrente come parametro per sostenere un'interpretazione della clausola più favorevole, ma la Corte non ne accoglie la lettura proposta.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice d'appello dichiara assorbiti i motivi che presuppongono una diversa interpretazione della clausola o rigetta implicitamente le questioni assorbite.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del significato della clausola contrattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità per omessa pronuncia richiede una reale omissione decisoria, non ravvisabile nel caso di assorbimento improprio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La contestazione dell'assorbimento avrebbe potuto essere dedotta, al più, come vizio di motivazione, ma ciò non è avvenuto.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di responsabilità aggravata viene respinta perché non risulta provata la malafede della parte appellata.

  • art. 1227 c.c.

    È richiamato nei motivi di appello assorbiti, ma non incide sulla decisione di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione di una clausola contrattuale e la ricostruzione della comune volontà delle parti costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per effettiva violazione dei criteri legali di ermeneutica.
  • Il ricorso per cassazione che deduca violazione degli artt. 1362 ss. c.c. deve indicare specificamente le regole interpretative asseritamente violate e spiegare in che modo il giudice se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una diversa lettura della clausola più favorevole al ricorrente.
  • Quando la motivazione del giudice di merito sulla clausola contrattuale è coerente, plausibile e basata sui dati testuali e sul complessivo compendio istruttorio, la Cassazione non può sostituire la propria interpretazione a quella adottata dal giudice di merito.
  • L'assorbimento improprio di questioni o motivi di appello non integra di per sé omessa pronuncia, poiché comporta un rigetto implicito delle questioni assorbite fondato sulla decisione della questione ritenuta assorbente.
  • La doglianza di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è ammissibile quando la questione non è stata realmente omessa, ma è stata assorbita per incompatibilità logica o per priorità della questione decisiva.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.