Sentenza n. 735/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero a riconoscere euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e rimasta ineseguita. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere complessivamente euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza contrastare adeguatamente la pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle Amministrazioni statali era decorso prima della proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero e ordinando l'esecuzione del giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme indicate nel titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che l'importo indicato dalla creditrice non vincola definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, interessi e relativa decorrenza devono essere verificati secondo il titolo giudiziale e la legge, inclusi gli artt. 1282 e seguenti c.c. In caso di ulteriore inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, è stato nominato commissario ad acta, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi 120 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha utilizzato tale rimedio per dichiarare l'inottemperanza al giudicato e ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del titolo.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione istitutiva della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del riconoscimento economico disposto dal giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per il pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, prima dell'avvio del recupero coattivo; il TAR ha ritenuto tale termine decorso.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Forniscono i parametri legali per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi del creditore vincolino definitivamente l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui la distrazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione al titolo, quando il giudicato sia passato in cosa giudicata, sia stato notificato e l'obbligazione sia rimasta insoddisfatta.
- Il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito già riconosciuto dal titolo: la misura del credito deriva dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, sicché i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
- Prima di procedere all'esecuzione coattiva di un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti di un'Amministrazione statale deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinando l'intervento commissariale a un'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato.
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