Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di riesame dell’informazione antimafia interdittiva emessa nei confronti della società
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento prefettizio del 30 aprile 2024, con cui era stata respinta l’istanza di riesame dell’informazione antimafia interdittiva originariamente emessa nel 2015. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 86, comma 2, e 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché difetto di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione, sostenendo che l’aggiornamento prefettizio si sarebbe limitato a richiamare fatti risalenti senza considerare adeguatamente il tempo trascorso e le misure di bonifica adottate. In secondo luogo, ha lamentato la violazione dell’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, assumendo che la Prefettura non avesse valutato o avesse illegittimamente disatteso la prevenzione collaborativa. In terzo luogo, ha contestato la valutazione negativa delle misure di self-cleaning, consistenti nell’adesione a protocolli di legalità, nell’adozione di un modello organizzativo conforme al d.lgs. n. 231/2001, nella nomina dell’organismo di vigilanza e in ulteriori interventi di compliance. La vicenda riguardava rapporti personali, societari ed economici del socio di maggioranza e legale rappresentante con esponenti di una consorteria mafiosa e con altre società riconducibili al medesimo centro decisionale familiare. L’impresa richiamava anche l’assoluzione penale del proprio esponente, mentre la Prefettura aveva ritenuto persistente il rischio di condizionamento mafioso, valorizzando l’immutato assetto proprietario, rapporti economici recenti con soggetti critici e risultanze di procedimenti amministrativi e di prevenzione relativi a società collegate.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi. Ha chiarito che l’informazione antimafia interdittiva ha natura preventiva e anticipatoria e si fonda su un giudizio prognostico autonomo, formulato secondo il criterio del “più probabile che non”, non sulla prova della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio. L’assoluzione penale, fondata sui diversi standard probatori propri del processo penale, non esclude quindi la permanenza di un concreto pericolo di infiltrazione rilevante sul piano amministrativo. Nel caso concreto, la Prefettura aveva svolto un’istruttoria ritenuta esaustiva e attualizzata, richiamando non solo gli elementi storici già valutati, ma anche la persistente centralità del socio di maggioranza nell’assetto proprietario, rapporti economici recenti con soggetti esposti a rischio antimafia e le convergenti risultanze dei procedimenti di prevenzione riguardanti società appartenenti al medesimo perimetro familiare. Il TAR ha ritenuto pertanto adeguatamente motivata e ragionevole la prognosi di persistente pericolo. Ha escluso anche la violazione dell’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, qualificando la prevenzione collaborativa come istituto alternativo ed eccezionale rispetto all’interdittiva, applicabile quando il tentativo di infiltrazione sia occasionale e l’impresa risulti concretamente emendabile mediante prescrizioni. Poiché il rischio era stato ritenuto sistemico e radicato nell’assetto proprietario, non sussistevano i presupposti per degradarlo a fenomeno occasionale. Infine, il Collegio ha ritenuto inidonee, nel caso concreto, le misure di self-cleaning, poiché interventi organizzativi e di compliance, pur astrattamente apprezzabili, non assicurano da soli la neutralizzazione del rischio quando il soggetto che costituisce il centro decisionale e il collegamento con l’ambiente mafioso permane nella compagine proprietaria e continuano le interrelazioni operative ed economiche con società contigue. Il mero decorso del tempo non è sufficiente a superare la prognosi negativa, occorrendo un mutamento qualitativo dell’assetto proprietario-gestionale idoneo a interrompere la continuità del rischio. Ricorso respinto e spese compensate in ragione della complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
La disposizione è richiamata quale base della disciplina dell’aggiornamento e della verifica dell’informazione antimafia; il TAR ha ritenuto congrua l’istruttoria prefettizia svolta nel riesame.
art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011
La disposizione è richiamata in relazione al riesame e all’attualità degli elementi posti a fondamento dell’informazione antimafia; il TAR ha ritenuto presenti elementi sopravvenuti e attuali idonei a confermare il rischio.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
La prevenzione collaborativa è stata qualificata come istituto eccezionale e alternativo all’interdittiva, applicabile in presenza di un tentativo di infiltrazione occasionale e di una prognosi favorevole di emendabilità dell’impresa.
art. 3 l. n. 241/1990
Il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego di riesame, poiché la Prefettura aveva ricostruito il quadro storico e valorizzato elementi recenti e convergenti.
d.lgs. n. 231/2001
L’adozione del modello organizzativo, dell’organismo di vigilanza e di ulteriori presidi di compliance non è stata ritenuta sufficiente, da sola, a neutralizzare un rischio infiltrativo radicato nell’assetto proprietario.
Massime di principio
- L’informazione antimafia interdittiva è una misura preventiva e anticipatoria fondata su un giudizio prognostico autonomo, formulato secondo il criterio del “più probabile che non” sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti; non richiede l’accertamento della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio.
- L’assoluzione penale non esclude necessariamente la legittimità dell’interdittiva antimafia, poiché gli standard probatori e la funzione del giudizio penale sono diversi da quelli propri della prevenzione amministrativa.
- Nel riesame dell’interdittiva, la Prefettura deve verificare l’attualità del rischio, ma può valorizzare anche elementi storici già esaminati quando siano corroborati da elementi sopravvenuti, quali la permanenza dell’assetto proprietario, rapporti economici recenti con soggetti critici e risultanze convergenti di procedimenti di prevenzione.
- La prevenzione collaborativa presuppone l’occasionalità del tentativo di infiltrazione e una prognosi favorevole di effettiva emendabilità dell’impresa; non è applicabile quando il rischio appaia sistemico, cronico o strutturalmente radicato nell’assetto proprietario.
- Le misure di self-cleaning, inclusi modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, protocolli di legalità, sostituzione degli organi e procedure di compliance, non sono di per sé sufficienti a neutralizzare il rischio quando il soggetto che ne costituisce il centro decisionale permane nella compagine proprietaria e non vi è un’effettiva dissociazione dai fattori di infiltrazione.
- Il mero decorso del tempo non determina il superamento della prognosi interdittiva negativa: occorre un mutamento qualitativo dell’assetto proprietario e gestionale idoneo a interrompere la continuità del rischio di condizionamento mafioso.
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