Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che aveva respinto la sua istanza di revoca del divieto di detenzione di armi originariamente disposto dopo una denuncia-querela per maltrattamenti in famiglia, successivamente archiviata per insussistenza del fatto. Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e conseguente lesione della partecipazione procedimentale; 2) difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l'Amministrazione avrebbe recepito il parere del Comandante provinciale dei Carabinieri senza un autonomo esame della situazione attuale, trascurando la documentazione e le perizie mediche e psicologiche prodotte; 3) violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in ragione del decorso di oltre quattro anni, dell'archiviazione della denuncia e della dedotta condotta irreprensibile del ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente al primo motivo, con assorbimento delle censure relative al merito dell'istruttoria, della motivazione e della proporzionalità. Il TAR ha ritenuto illegittimo il provvedimento perché l'Amministrazione, nel procedimento di riesame finalizzato alla revoca del divieto prefettizio, non aveva inviato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990. L'omissione ha impedito al ricorrente di presentare osservazioni e documenti sull'evoluzione della situazione e ha impedito all'Amministrazione di valutare anticipatamente tali elementi e di adottare una decisione completa e adeguatamente motivata. Il giudice ha escluso che l'Amministrazione potesse dimostrare in giudizio l'inevitabilità del contenuto del provvedimento ai fini della conservazione dell'atto. Il procedimento deve regredire alla fase partecipativa: la Prefettura dovrà comunicare i motivi ostativi, esaminare le eventuali deduzioni dell'interessato, valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto, anche sopravvenuti, ed esercitare nuovamente il proprio apprezzamento discrezionale. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
Nei procedimenti di riesame avviati per ottenere la revoca di un divieto prefettizio di detenzione di armi deve essere garantita la partecipazione dell'interessato mediante il preavviso di rigetto. La sua omissione determina l'illegittimità del provvedimento discrezionale di conferma del divieto e non può essere superata dimostrando in giudizio che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nei procedimenti di riesame promossi per ottenere la revoca di un divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, l'Amministrazione deve assicurare la partecipazione procedimentale dell'interessato mediante la preventiva comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
- L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto, in un procedimento discrezionale di conferma o mantenimento del divieto di detenzione di armi, impedisce all'interessato di controdedurre e determina l'illegittimità del provvedimento finale; l'Amministrazione non può dimostrare in giudizio che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
- A seguito dell'annullamento per violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il procedimento deve regredire alla fase partecipativa e l'Amministrazione deve rivalutare la domanda a contraddittorio integro, considerando anche gli elementi di fatto e di diritto sopravvenuti e motivando sulla base delle osservazioni eventualmente presentate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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