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Sentenza

Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della nota 31 gennaio 2025 prot. GE/2025/0007561 del Dirigente del Settore Gestione del Territorio e Attività Produttive del Comune di Jesolo “risposta a vs comunicazione interlocutoria assunta a prot 24/12/2024”, con cui la ricorrente ha richiesto l’emissione di un’ordinanza ai sensi dell’art. 34 d.P.R. 380/2001 in relazione ad un immobile sito in Comune di Jesolo realizzato in forza del permesso di costruire 10 novembre 2016 n. T/2016/5353 avente ad oggetto la “demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi della L.R. 14/2009 di n. 2 fabbricati ad uso residenziale”; - del provvedimento del 25 febbraio 2025 prot n. GE/2025/0013301 di diniego di proroga del termine per la demolizione a firma del Dirigente del Settore Gestione del Territorio e Attività Produttive del Comune di Jesolo; - del provvedimento dell’8 aprile 2025 prot. N. GE/2025/0025638 (prot. dell’11 aprile 2025 GE/2025/0026925) notificato il 16 aprile 2025 a firma del medesimo Dirigente del Settore Gestione del Territorio e Attività Produttive del Comune di Jesolo con il quale è stata comunicata la “inottemperanza ad ordinanza di demolizione, immissione in possesso dell’area ed acquisizione alla disponibilità della Pubblica Amministrazione, determinazione della sanzione a seguito dell’inottemperanza”, in riferimento ai due fabbricati ad uso residenziale realizzati in forza del permesso di costruire 10 novembre 2016; - di ogni altro atto presupposto o conseguente, ivi compreso il verbale di sopralluogo del 13 marzo 2025 della polizia locale;

Giustizia amministrativa202501452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti comunali concernenti il diniego di fiscalizzazione ex art. 34 d.P.R. 380/2001, il diniego di proroga del termine di demolizione e l'accertamento dell'inottemperanza con immissione in possesso, acquisizione e sanzione pecuniaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, anche mediante motivi aggiunti dopo la trasposizione del ricorso straordinario, la nota del 31 gennaio 2025 con cui il Comune aveva respinto la richiesta di applicazione della fiscalizzazione, il diniego del 25 febbraio 2025 della proroga del termine per la demolizione e il provvedimento dell'8 aprile 2025 con cui era stata accertata l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, disposta l'immissione in possesso dei due fabbricati e delle piscine pertinenziali, avviata la procedura di acquisizione e irrogata la sanzione di euro 20.000. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 92 l.r. 61/1985, difetto di istruttoria, travisamento e violazione dell'affidamento, sostenendo che la richiesta di proroga presentata prima del sopralluogo e il ritardo del Comune nel rispondervi avessero impedito di considerare tempestiva l'inottemperanza; 2) indeterminatezza dell'area oggetto della futura acquisizione e difetto di individuazione della superficie da trascrivere; 3) illegittimità del diniego di proroga per gravi motivi di salute e illegittimità derivata del successivo accertamento di inottemperanza; 4) violazione degli artt. 31, 32 e 34 d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e violazione della proporzionalità, poiché il Comune non avrebbe valutato se gli interventi eseguiti avessero ricondotto l'immobile allo stato legittimo o consentissero la fiscalizzazione; 5) difetto di motivazione e istruttoria per avere il Comune esaminato soltanto alcuni degli interventi indicati nell'istanza; 6) illegittimità del verbale di sopralluogo del 13 marzo 2025, effettuato dall'esterno in assenza della proprietaria, e conseguente mancanza di prova del mancato mutamento dello stato dei luoghi. Il Comune ha eccepito anche il difetto di legittimazione e interesse, sostenendo che la ricorrente avesse perso la proprietà dei beni per effetto dell'inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha anzitutto respinto l'eccezione di carenza di legittimazione e interesse: la scadenza del termine assegnato con l'ordinanza di demolizione ha natura esecutiva e non elimina né l'obbligo di demolire né la lesività dell'ordinanza nei confronti del destinatario; pertanto, il destinatario conserva interesse a contestare gli atti successivi fondati sull'inottemperanza. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché il termine di novanta giorni decorreva dalla notificazione dell'ordinanza del 10 agosto 2024 ed era scaduto l'8 novembre 2024; la richiesta di proroga del 6 febbraio 2025 era quindi tardiva e non poteva impedire l'accertamento dell'inottemperanza. Il provvedimento dell'8 aprile 2025 è stato ritenuto consequenziale e doveroso, poiché il sopralluogo del 13 marzo 2025, corredato da documentazione fotografica, aveva accertato la mancata demolizione dei fabbricati e delle piscine. Il secondo motivo è stato respinto perché l'eventuale contestazione della delimitazione dell'area pertinenziale atteneva all'ordinanza di demolizione presupposta, divenuta inoppugnabile; gli atti successivi potevano quindi essere censurati soltanto per vizi propri, non dedotti validamente. Il terzo motivo è stato respinto per la tardività della richiesta di proroga, proposta dopo la scadenza del termine e persino dopo il diniego comunale del 31 gennaio 2025 relativo alla richiesta di fiscalizzazione. Il quarto e il quinto motivo sono stati respinti perché l'ordinanza di demolizione, non impugnata, aveva qualificato unitariamente le opere come variazioni essenziali, assoggettate agli artt. 31 e 32 d.P.R. 380/2001. La fiscalizzazione prevista dall'art. 34 d.P.R. 380/2001 presuppone invece opere eseguite in parziale difformità, ontologicamente diverse dalle variazioni essenziali contestate; il Comune poteva quindi negare la conversione della demolizione in sanzione pecuniaria sulla base della visione unitaria dell'abuso, senza procedere a una valutazione atomistica dei singoli interventi. Anche l'ultimo motivo è stato respinto: il verbale di sopralluogo era ritenuto attendibile, asettico e documentato con fotografie, mentre risultava incontrovertibile che le demolizioni non erano state eseguite nelle modalità e nei termini prescritti dall'ordinanza non impugnata.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    nessuna citazione testuale riportata

    Disciplina l'ingiunzione di demolizione, l'accertamento dell'inottemperanza, l'immissione in possesso e l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale; l'accertamento dell'inottemperanza consegue alla scadenza del termine assegnato quando le opere non siano state demolite.

  • art. 32 d.P.R. 380/2001

    nessuna citazione testuale riportata

    È richiamato quale parametro per la qualificazione delle opere come variazioni essenziali, con conseguente applicazione della disciplina repressiva dell'art. 31.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    nessuna citazione testuale riportata

    La fiscalizzazione è ammessa per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e non per opere qualificate come variazioni essenziali o abuso unitario soggetto a demolizione integrale.

  • art. 92 l.r. 61/1985

    nessuna citazione testuale riportata

    È richiamato quale disciplina regionale concorrente in materia di repressione degli abusi edilizi e termini dell'ordine di demolizione.

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    nessuna citazione testuale riportata

    Ha consentito al Comune di proporre opposizione al ricorso straordinario e la conseguente trasposizione del giudizio dinanzi al TAR.

  • art. 48 c.p.a.

    nessuna citazione testuale riportata

    È richiamato quale base processuale per la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario a seguito dell'opposizione dell'amministrazione.

  • art. 31 c.p.a.

    nessuna citazione testuale riportata

    Nessuna interpretazione specifica risulta svolta; è richiamato nel testo solo indirettamente nel riferimento alla disciplina processuale applicabile.

Massime di principio

  • La scadenza del termine assegnato con un'ordinanza di demolizione ha natura esecutiva e non fa venir meno né l'obbligo di demolire né la legittimazione e l'interesse del destinatario a impugnare l'ordinanza e gli atti successivi fondati sull'inottemperanza.
  • Una richiesta di proroga del termine per la demolizione presentata dopo la scadenza del termine fissato dall'ordinanza non è idonea a impedire l'accertamento dell'inottemperanza né l'adozione degli atti conseguenti previsti dall'art. 31 d.P.R. 380/2001.
  • Quando l'ordinanza di demolizione sia divenuta inoppugnabile, gli atti successivi di accertamento dell'inottemperanza, immissione in possesso e acquisizione possono essere contestati soltanto per vizi propri e non per censurare nuovamente i presupposti già definiti dall'ordinanza presupposta.
  • La fiscalizzazione prevista dall'art. 34 d.P.R. 380/2001 presuppone una parziale difformità dal titolo edilizio e non è applicabile quando l'ordinanza di demolizione, divenuta inoppugnabile, abbia qualificato unitariamente le opere come variazioni essenziali soggette a demolizione integrale.
  • Ai fini dell'accertamento dell'inottemperanza, è sufficiente un verbale di sopralluogo attendibile e corredato da rilievi fotografici che documenti la mancata demolizione delle opere indicate nell'ordinanza, anche quando il sopralluogo sia stato effettuato dall'esterno in assenza del proprietario, purché l'accertamento risulti adeguatamente documentato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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