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Sentenza

Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento del verbale BL/S n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, notificato in pari data, emesso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di -OMISSIS- con il quale il ricorrente è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato da collocare in congedo assoluto;

Giustizia amministrativa202400653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della Commissione medica militare recante il giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato e il collocamento in congedo assoluto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale con un unico motivo, deducendo violazione del d.lgs. n. 66/2010, eccesso di potere per errore nei presupposti, contraddittorietà, illogicità, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, nonché illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che il giudizio definitivo fosse stato fondato principalmente sulla diagnosi di una patologia di grado severo, nonostante tale disturbo, secondo la prospettazione difensiva, fosse risolvibile mediante l'utilizzo di un dispositivo medico e non incidesse sulla vita professionale. Ha inoltre dedotto il contrasto con il principio eurounitario di buona amministrazione. Il ricorrente ha ricostruito il precedente iter sanitario, caratterizzato da plurimi giudizi di temporanea non idoneità, accertamenti specialistici, terapia mediante dispositivo medico e miglioramento della patologia, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto valutarne l'idoneità al servizio, eventualmente con mansioni tecnico-amministrative temporanee, anziché disporne il congedo assoluto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui il giudizio della Commissione medica ospedaliera costituisce espressione di apprezzamento tecnico-discrezionale e non è sindacabile dal giudice amministrativo se non in presenza di manifesta abnormità; inoltre, tale valutazione non può essere sostituita da valutazioni di sanitari civili. Nel caso concreto, il verbale riportava dettagliatamente i dati anamnestici, l'esame obiettivo, gli accertamenti clinici e la documentazione sanitaria, nonché le patologie riscontrate. La motivazione del giudizio definitivo è stata ritenuta breve ma significativa, coerente e logica: la Commissione aveva valorizzato la storia clinica con numerose assenze e recidive, le visite specialistiche, la natura della patologia, l'utilizzo della terapia, le comorbidità croniche e l'incompatibilità con l'idoneità all'uso delle armi e al servizio militare. Il giudice ha inoltre considerato rilevante che il medico di fiducia del militare avesse chiesto, in via principale, un incarico tecnico-amministrativo temporaneo e, in subordine, la concessione della permanente non idoneità, in ragione della patologia e del lungo periodo di temporanea non idoneità. Non ravvisando manifesta abnormità, irragionevolezza o violazione del principio di buona amministrazione, il TAR ha escluso il sindacato giurisdizionale sostitutivo sulla valutazione medico-legale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • d.lgs. 66/2010

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma la sentenza non individua uno specifico articolo né accerta una violazione del decreto legislativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati nel dispositivo, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il giudizio delle commissioni mediche militari sull'idoneità al servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta abnormità, illogicità o contraddittorietà; il giudice non può sostituire alla valutazione dell'organo medico militare quella di sanitari civili.
  • Un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare è adeguatamente motivato quando il verbale espone i dati anamnestici, gli accertamenti clinici e la diagnosi e collega tali elementi alla storia clinica, alle recidive, alle comorbidità e all'incompatibilità con l'uso delle armi e con il servizio militare.
  • La circostanza che una patologia possa essere trattata o migliorata mediante terapia non impone, di per sé, il riconoscimento dell'idoneità al servizio militare, quando l'organo medico motivi il giudizio anche sulla base della storia clinica complessiva, delle recidive e delle comorbidità croniche.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione medico-legale non può trasformarsi in una rivalutazione sostitutiva dell'idoneità del militare, in assenza di una manifesta abnormità del giudizio amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneità
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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