Cassazione Civile, Ordinanza n. 01456/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza impugnata che imponeva ai ricorrenti l'arretramento dei fabbricati fino alla distanza di almeno 10 metri dal confine. Ha inoltre condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda volta a ottenere l'arretramento di alcuni manufatti insistenti sul fondo dei convenuti, ubicato nel territorio di Castel Madama, fino alla distanza di almeno 10 metri dal confine con il fondo del vicino. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che imponeva tale arretramento per i corpi di fabbrica indicati come A-B-C nella consulenza tecnica d'ufficio. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo hanno denunciato, in modo promiscuo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione di legge, sostenendo che i fondi erano in origine di proprietà dell'odierno controricorrente, il quale nel 1977 aveva frazionato la proprietà cedendone una parte al fratello, dante causa dei ricorrenti; per tale ragione il manufatto A sarebbe in parte di proprietà del controricorrente e in parte dei ricorrenti, e non sarebbe quindi applicabile la disciplina evocata dalla Corte territoriale. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 1062 c.c., lamentando che non fosse stata riconosciuta una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia. Con il terzo motivo hanno denunciato la mancata considerazione dell'usucapione del diritto di mantenere invariato lo stato dei luoghi, sostenendo che la relativa eccezione avrebbe natura riconvenzionale e non sarebbe soggetta alle preclusioni ritenute dal giudice di merito. Con il quarto motivo hanno infine dedotto violazione delle norme di attuazione del regolamento edilizio comunale in relazione all'art. 873 c.c., assumendo che la distanza regolamentare dal confine fosse di 5 metri e non di 10. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo, e infondato il terzo, osservando tra l'altro che: il vizio di omesso esame era precluso dall'art. 348-ter c.p.c. e comunque non era stato assolto l'onere di indicare la diversità delle rationes decidendi tra primo e secondo grado; la questione della servitù per destinazione del padre di famiglia era nuova e non era stato indicato dove fosse stata dedotta nei gradi di merito; l'usucapione era stata allegata solo in comparsa conclusionale, dunque tardivamente sia come domanda riconvenzionale sia come eccezione; la censura sulle distanze edilizie era generica perché non indicava l'epoca di costruzione dei manufatti, necessaria per verificare la disciplina locale applicabile ratione temporis.
Norme richiamate
il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del fatto; il vizio di violazione di legge richiede la deduzione di una regola di diritto effettivamente disattesa, mentre il vizio motivazionale è soggetto ai limiti di ammissibilità propri del giudizio di legittimità.
nei casi di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di appello e la loro diversità.
le distanze legali tra costruzioni e confini costituiscono il parametro sostanziale della controversia, ma la censura in cassazione deve confrontarsi con la concreta disciplina urbanistica applicabile nel tempo.
le disposizioni urbanistiche richiamate, in quanto integrative del codice civile, rilevano nel regolamento delle distanze edilizie e devono essere correttamente individuate in relazione alla fattispecie concreta.
la deduzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è una questione che richiede specifica allegazione e trattazione nei gradi di merito; in cassazione non può essere introdotta per la prima volta.
la domanda o eccezione proposta solo in comparsa conclusionale è tardiva; le preclusioni processuali operano anche rispetto alle eccezioni che il convenuto avrebbe dovuto proporre tempestivamente.
art. 180, secondo comma, c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis al giudizio introdotto nel 2003, l'eccezione di usucapione doveva essere formulata entro il termine previsto per le eccezioni, non potendo essere rimessa alla comparsa conclusionale.
è richiamato nel ricorso, ma la Corte osserva che la tardività della deduzione dell'usucapione non può essere superata qualificandola come eccezione riconvenzionale o comunque come mera eccezione proposta oltre i termini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunci l'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile, in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello.
- La deduzione di una questione giuridica o fattuale non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile per novità se il ricorrente non dimostra di averla tempestivamente proposta nei gradi di merito e non indica l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
- L'eccezione di usucapione, se proposta oltre i termini processuali utili, è tardiva sia quando sia configurata come domanda riconvenzionale sia quando sia valorizzata come semplice eccezione; la qualificazione della pretesa non consente di eludere le preclusioni difensive.
- Le censure in cassazione contro l'applicazione delle norme sulle distanze edilizie devono essere specifiche e devono indicare gli elementi di fatto decisivi, tra cui l'epoca di costruzione dei manufatti, per consentire il controllo sulla disciplina locale applicabile ratione temporis.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie, essendo consentita solo la denuncia di errores in iudicando o di vizi motivazionali nei limiti rigorosi previsti dall'art. 360 c.p.c.
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