Cassazione Civile, Ordinanza n. 37801/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Un cliente ha proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo debitore di un conto corrente, deducendo l'illegittimità di addebiti per costi, commissioni e interessi, nonché il superamento dei tassi soglia usurari. In primo grado l'opposizione è stata rigettata, anche sul rilievo che il contratto prevedeva interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale e commissioni di massimo scoperto, e che non era stata adeguatamente provata l'usura. In appello il cliente ha reiterato le medesime doglianze; la Corte territoriale ha respinto il gravame. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione di norme in tema di pattuizione scritta degli interessi, interpretazione del contratto e trasparenza, contestando che la clausola contrattuale fosse idonea a fondare un tasso ultralegale e sostenendo che l'indicazione contrattuale riguardasse invece spese di liquidazione interessi; 2) omessa pronuncia su questioni relative allo ius variandi, alla pari periodicità della capitalizzazione e, soprattutto, alla mancata pattuizione scritta delle commissioni di massimo scoperto e alla nullità della relativa clausola; 3) erroneo diniego di consulenza tecnica d'ufficio contabile e erroneo giudizio di mancata prova dell'usura, assumendo che la consulenza di parte e i decreti ministeriali sui tassi medi fossero sufficienti o comunque conoscibili d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che esso mirasse a una rivalutazione del merito e dell'interpretazione del contratto, attività riservate al giudice di merito. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo: inammissibile la censura relativa allo ius variandi perché rivolta contro un argomento meramente rafforzativo e quindi privo di autonoma decisività; infondata la censura sulla capitalizzazione perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato la disciplina dell'art. 120 TUB e della delibera CICR del 9 febbraio 2000, accertando la pari periodicità e la pattuizione per relationem; fondata invece la censura sull'omessa pronuncia relativa alle commissioni di massimo scoperto. Ha inoltre accolto il terzo motivo, affermando che l'eccezione di usura era stata tempestivamente specificata e che i decreti ministeriali sui tassi soglia, quali fonti integrative del diritto, devono essere conosciuti d'ufficio dal giudice. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare le questioni accolte e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato in relazione ai requisiti della pattuizione degli interessi e alla dedotta invalidità della clausola sugli interessi ultralegali.
Invocato quale criterio ermeneutico contrattuale, ma la Corte rileva che la censura non può risolversi in una diversa lettura del contratto rispetto a quella del giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sull'interpretazione del contratto, senza che la Cassazione ravvisi un errore di diritto autonomamente scrutinabile.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle doglianze sulla regolazione degli interessi bancari.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle doglianze sul conto corrente e sugli estratti conto.
Invocato in tema di forma e trasparenza delle condizioni contrattuali bancarie.
La Corte lo applica nella versione del 1999, osservando che rinvia alla delibera CICR e consente la stessa periodicità nel conteggio di interessi creditori e debitori all'interno del singolo conto corrente.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
Richiamato sia per i limiti del sindacato di legittimità sia per il principio iura novit curia, in relazione ai decreti ministeriali sui tassi soglia.
Richiamato tra le norme sulla valutazione delle prove e sulla prova dell'usura.
Richiamato tra le norme sulla valutazione delle prove e sull'apprezzamento del materiale istruttorio.
Invocato per omessa pronuncia e difetto di motivazione.
Richiamato per la censura di omessa pronuncia su questioni devolute in appello.
Richiamato nella censura processuale del ricorrente.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e alla dedotta violazione delle regole processuali.
art. 111 Cost.
Richiamato a fondamento delle censure sul giusto processo e sulla motivazione della decisione.
Richiamato per il diniego della consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Richiamato per il diniego della consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Richiamato in relazione al dedotto superamento dei tassi usurari.
La Corte ne valorizza il rinvio ai decreti ministeriali trimestrali sui tassi medi, considerati fonti integrative del diritto conoscibili d'ufficio.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la non debenza degli interessi usurari e il diritto a restituire solo il capitale residuo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa lettura del contratto: la censura di violazione di legge non può trasformarsi in una rivalutazione del merito.
- La denuncia di erronea interpretazione del contratto richiede l'indicazione specifica dei canoni ermeneutici asseritamente violati e delle clausole rilevanti; non è sufficiente contrapporre una propria lettura del testo contrattuale a quella accolta dal giudice di merito.
- Le argomentazioni svolte dal giudice di merito ad abundantiam, se prive di autonoma decisività rispetto alla ratio decidendi, non possono essere utilmente censurate in cassazione per difetto di interesse.
- In materia di conto corrente, la pari periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori è compatibile con l'art. 120 TUB, nel testo applicabile, e con la delibera CICR che stabilisce la stessa periodicità all'interno del singolo rapporto.
- La contestazione di usura non richiede necessariamente una prova tecnica esplorativa quando la parte abbia già dedotto specificamente i tassi applicati e i periodi rilevanti; i decreti ministeriali trimestrali sui tassi medi, in quanto fonti integrative del diritto, devono essere conosciuti d'ufficio dal giudice.
- Se viene devoluta una questione specifica sulle commissioni di massimo scoperto, il giudice d'appello deve pronunciarsi espressamente su di essa; l'omissione integra vizio di omessa pronuncia.
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