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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37801/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

Un cliente ha proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo debitore di un conto corrente, deducendo l'illegittimità di addebiti per costi, commissioni e interessi, nonché il superamento dei tassi soglia usurari. In primo grado l'opposizione è stata rigettata, anche sul rilievo che il contratto prevedeva interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale e commissioni di massimo scoperto, e che non era stata adeguatamente provata l'usura. In appello il cliente ha reiterato le medesime doglianze; la Corte territoriale ha respinto il gravame. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione di norme in tema di pattuizione scritta degli interessi, interpretazione del contratto e trasparenza, contestando che la clausola contrattuale fosse idonea a fondare un tasso ultralegale e sostenendo che l'indicazione contrattuale riguardasse invece spese di liquidazione interessi; 2) omessa pronuncia su questioni relative allo ius variandi, alla pari periodicità della capitalizzazione e, soprattutto, alla mancata pattuizione scritta delle commissioni di massimo scoperto e alla nullità della relativa clausola; 3) erroneo diniego di consulenza tecnica d'ufficio contabile e erroneo giudizio di mancata prova dell'usura, assumendo che la consulenza di parte e i decreti ministeriali sui tassi medi fossero sufficienti o comunque conoscibili d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che esso mirasse a una rivalutazione del merito e dell'interpretazione del contratto, attività riservate al giudice di merito. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo: inammissibile la censura relativa allo ius variandi perché rivolta contro un argomento meramente rafforzativo e quindi privo di autonoma decisività; infondata la censura sulla capitalizzazione perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato la disciplina dell'art. 120 TUB e della delibera CICR del 9 febbraio 2000, accertando la pari periodicità e la pattuizione per relationem; fondata invece la censura sull'omessa pronuncia relativa alle commissioni di massimo scoperto. Ha inoltre accolto il terzo motivo, affermando che l'eccezione di usura era stata tempestivamente specificata e che i decreti ministeriali sui tassi soglia, quali fonti integrative del diritto, devono essere conosciuti d'ufficio dal giudice. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare le questioni accolte e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti della pattuizione degli interessi e alla dedotta invalidità della clausola sugli interessi ultralegali.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato quale criterio ermeneutico contrattuale, ma la Corte rileva che la censura non può risolversi in una diversa lettura del contratto rispetto a quella del giudice di merito.

  • art. 1370 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sull'interpretazione del contratto, senza che la Cassazione ravvisi un errore di diritto autonomamente scrutinabile.

  • art. 1827 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle doglianze sulla regolazione degli interessi bancari.

  • art. 1832 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle doglianze sul conto corrente e sugli estratti conto.

  • art. 117 TUB

    Invocato in tema di forma e trasparenza delle condizioni contrattuali bancarie.

  • art. 120 TUB

    La Corte lo applica nella versione del 1999, osservando che rinvia alla delibera CICR e consente la stessa periodicità nel conteggio di interessi creditori e debitori all'interno del singolo conto corrente.

  • art. 120-sexies TUB

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato sia per i limiti del sindacato di legittimità sia per il principio iura novit curia, in relazione ai decreti ministeriali sui tassi soglia.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le norme sulla valutazione delle prove e sulla prova dell'usura.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato tra le norme sulla valutazione delle prove e sull'apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia e difetto di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la censura di omessa pronuncia su questioni devolute in appello.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato nella censura processuale del ricorrente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e alla dedotta violazione delle regole processuali.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a fondamento delle censure sul giusto processo e sulla motivazione della decisione.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato per il diniego della consulenza tecnica d'ufficio contabile.

  • art. 62 c.p.c.

    Richiamato per il diniego della consulenza tecnica d'ufficio contabile.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato in relazione al dedotto superamento dei tassi usurari.

  • art. 2 L. 108/1996

    La Corte ne valorizza il rinvio ai decreti ministeriali trimestrali sui tassi medi, considerati fonti integrative del diritto conoscibili d'ufficio.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la non debenza degli interessi usurari e il diritto a restituire solo il capitale residuo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa lettura del contratto: la censura di violazione di legge non può trasformarsi in una rivalutazione del merito.
  • La denuncia di erronea interpretazione del contratto richiede l'indicazione specifica dei canoni ermeneutici asseritamente violati e delle clausole rilevanti; non è sufficiente contrapporre una propria lettura del testo contrattuale a quella accolta dal giudice di merito.
  • Le argomentazioni svolte dal giudice di merito ad abundantiam, se prive di autonoma decisività rispetto alla ratio decidendi, non possono essere utilmente censurate in cassazione per difetto di interesse.
  • In materia di conto corrente, la pari periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori è compatibile con l'art. 120 TUB, nel testo applicabile, e con la delibera CICR che stabilisce la stessa periodicità all'interno del singolo rapporto.
  • La contestazione di usura non richiede necessariamente una prova tecnica esplorativa quando la parte abbia già dedotto specificamente i tassi applicati e i periodi rilevanti; i decreti ministeriali trimestrali sui tassi medi, in quanto fonti integrative del diritto, devono essere conosciuti d'ufficio dal giudice.
  • Se viene devoluta una questione specifica sulle commissioni di massimo scoperto, il giudice d'appello deve pronunciarsi espressamente su di essa; l'omissione integra vizio di omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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