Cassazione Penale, Ordinanza n. 07753/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in conseguenza dell'inammissibilità. È stata valorizzata la congrua e razionale motivazione dei giudici di merito sui due temi dedotti, reputando che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per plurime violazioni in materia ambientale e di gestione dei veicoli/rifiuti, commesse a Priero nelle date del 16 e 18 febbraio 2022. In particolare, la condanna era stata inflitta per i reati di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo A), all'art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 152 del 2006 (capo B) e all'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2003 (capo C), con pena di mesi 8 di arresto ed euro 6.000 di ammenda. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la sentenza impugnata aveva già adeguatamente motivato sia sulla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p., in ragione della pluralità, serialità e non trascurabile entità delle violazioni ambientali, sia sulle ragioni ostative alla nuova concessione del beneficio della sospensione condizionale, correlate alla precedente condanna riportata dall'imputato. La difesa, secondo la Corte, aveva in sostanza contrapposto mere diverse valutazioni di merito, non scrutinabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006
Norma incriminatrice richiamata quale base di uno dei capi di condanna, relativa a violazioni in materia ambientale/gestione illecita di rifiuti.
art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 152 del 2006
Norma incriminatrice richiamata quale base di uno dei capi di condanna, relativa a condotte illecite in materia ambientale/gestione rifiuti.
art. 13, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2003
Norma incriminatrice richiamata quale base di uno dei capi di condanna; il testo non specifica oltre la fattispecie concreta oltre al riferimento legislativo.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché incompatibile con la pluralità seriale e non trascurabile delle violazioni contestate.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Richiamato nel testo come disciplina della particolare tenuità del fatto; non applicabile per le ragioni sopra indicate.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta si inserisce in una pluralità di violazioni seriali, aventi entità non trascurabile, apprezzate complessivamente come incompatibili con il giudizio di tenue offensività.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata quando il giudice di merito evidenzi specifiche ragioni ostative legate ai precedenti penali dell'imputato e alla tipologia della precedente condanna.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito attraverso la semplice contrapposizione di diverse letture dei fatti o della gravità della condotta, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione razionale e non manifestamente illogica.
- La manifesta infondatezza di motivi già affrontati in appello, senza reale confronto con la motivazione di merito, può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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