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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17105/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda proposta da una docente assunta con contratti a tempo determinato, diretta a ottenere la progressione economica prevista per il personale di ruolo, con computo dell’anzianità maturata attraverso la sommatoria dei periodi dei vari contratti a termine e conseguenti differenze retributive. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, ritenendo che la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE imponga parità di trattamento retributivo tra personale a termine e personale di ruolo, salvo ragioni oggettive, e aveva ritenuto applicabile anche la clausola di salvaguardia dell’art. 2, comma 3, del CCNL 4 agosto 2011, che limita il mantenimento del maggior valore stipendiale 'ad personam' ai soli assunti a tempo indeterminato. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 2, commi 2 e 3, del CCNL 2011 e degli artt. 1362-1364 c.c., sostenendo che la clausola di salvaguardia fosse il risultato di un bilanciamento tra esigenze di contenimento della spesa e ampliamento delle assunzioni, e dunque legittimamente limitata ai soli immessi in ruolo; (2) violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro, dell’art. 2 CCNL, degli artt. 485, 489 e 569 del d.lgs. 297/1994 e dell’art. 2697 c.c., deducendo che la Corte territoriale avrebbe indebitamente disapplicato anche la disciplina speciale sulla ricostruzione della carriera, pur non essendo in discussione un diritto alla ricostruzione della carriera dopo l’immissione in ruolo; (3) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella discontinuità del servizio di insegnamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in tutte le sue articolazioni. Ha ritenuto inconferenti le doglianze relative alla ricostruzione della carriera, poiché la lavoratrice non aveva chiesto il riconoscimento dell’anzianità pregressa dopo l’immissione in ruolo, ma solo il pagamento delle differenze retributive maturate durante il rapporto a tempo determinato. Ha inoltre affermato che la questione era già coperta da un orientamento consolidato: per il personale scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro impedisce di giustificare con mere esigenze finanziarie una disparità di trattamento economico tra supplenti e personale di ruolo che svolge le medesime mansioni; coerentemente, anche l’art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 è incompatibile con la clausola europea nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale 'ad personam' ai soli assunti a tempo indeterminato. Non essendo stati prospettati argomenti idonei a mutare tale orientamento, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.; gli altri motivi, perché non pertinenti al decisum, sono stati parimenti inammissibili. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    dedotta come norma sul vizio di violazione di legge per i primi due motivi di ricorso.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato per il terzo motivo quale omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il primo motivo, in presenza di orientamento di legittimità consolidato non scalfito da argomenti nuovi.

  • art. 2, commi 2 e 3, CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto scuola

    la clausola di salvaguardia che limita il mantenimento del maggior valore stipendiale ad personam ai soli assunti a tempo indeterminato è incompatibile con la clausola 4 dell’Accordo quadro UE, nella parte in cui esclude i lavoratori a termine.

  • clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    impone il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori comparabili a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive; le esigenze di contenimento della spesa non bastano a giustificare la disparità.

  • artt. 1362-1364 c.c.

    invocati dal ricorrente per l’interpretazione del CCNL, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di pertinenza e per contrasto con il diritto vivente.

  • artt. 485, 489 e 569 d.lgs. n. 297/1994

    richiamati dal Ministero, ma ritenuti inconferenti perché attinenti alla ricostruzione della carriera dopo l’immissione in ruolo, tema non dedotto in causa.

  • art. 2697 c.c.

    invocato nel ricorso, senza incidenza decisiva sulla questione trattata.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato dalla Corte come disciplina della ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo.

  • art. 489 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato dalla Corte come parte della disciplina della ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo.

  • art. 569 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato dalla Corte come parte della disciplina della ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo.

  • art. 526 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato in relazione al criterio di parametrazione della retribuzione del personale a tempo determinato a quella iniziale del personale di ruolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sua applicazione alle amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento per il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro sulla durata determinata vieta di riservare al personale a termine un trattamento economico deteriore rispetto a quello del personale di ruolo che svolga le medesime mansioni, salvo che ricorrano ragioni oggettive specifiche e concrete inerenti al rapporto di impiego.
  • Le mere esigenze di contenimento della spesa pubblica non costituiscono, di per sé, ragioni oggettive idonee a giustificare una disparità retributiva tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
  • La domanda di differenze retributive maturate durante la successione di contratti a termine è distinta dalla domanda di ricostruzione della carriera dopo l’immissione in ruolo: le due azioni hanno presupposti, disciplina e petitum diversi, sicché censure riferite alla seconda sono inconferenti rispetto alla prima.
  • In presenza di orientamento di legittimità consolidato e di argomenti difensivi non idonei a superarlo, il ricorso che contesti l’applicazione del diritto unionale al trattamento economico del personale scolastico a termine è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.
  • Una clausola del contratto collettivo che limiti un beneficio stipendiale 'ad personam' ai soli dipendenti a tempo indeterminato è incompatibile con la clausola 4 dell’Accordo quadro UE se introduce una disparità non sorretta da ragioni obiettive.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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