Cassazione Civile, Ordinanza n. 17008/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente di società concessionaria autostradale per una condotta tenuta durante il turno di lavoro: secondo la datrice, l’autovettura aziendale affidata al lavoratore e a un collega rimase ferma per lungo tempo nel piazzale di un posto di manutenzione, mentre nel rapporto di servizio venne attestato un intervento di rimozione di un ostacolo in un orario non coerente con i dati telepass del veicolo e senza segnalazione alla sala radio, in violazione delle disposizioni di servizio. In sede di rinvio, la Corte d’appello ha ritenuto legittimo il recesso per giusta causa. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1 e 2 L. 604/1966, degli artt. 36 e 37 del CCNL applicato e dell’art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe disatteso il principio di diritto della Cassazione, poiché avrebbe autonomamente rivalutato la gravità del fatto senza il necessario raffronto tra condotta contestata e codice disciplinare, che prevedeva sanzioni conservative; 2) violazione degli artt. 1, 2 e 5 L. 604/1966 e dell’art. 4 L. 300/1970, deducendo che la società non avesse provato la giusta causa e che i dati telepass non fossero utilizzabili perché provenienti da un controllo a distanza vietato; 3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancata ammissione delle prove e controprove su circostanze controverse, quali il ritardato inizio del pattugliamento, i contatti con la sala radio, la rimozione dell’ostacolo e il doppio pattugliamento; 4) omesso esame di fatti decisivi, inclusa la questione dell’eventuale autorizzazione ispettiva o sindacale all’uso del sistema telepass per controllare l’attività lavorativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di rinvio si è attenuto al principio di diritto enunciato nella precedente cassazione, svolgendo la valutazione consentita in sede di rinvio e accertando, con apprezzamento di fatto non sindacabile, la gravità concreta della condotta e la sua proporzionalità alla sanzione espulsiva. Ha ritenuto infondati o inammissibili gli altri motivi: ha escluso che l’uso dei dati telepass integrasse un controllo a distanza vietato, richiamando la distinzione tra controllo datoriale organizzativo e controlli vietati dall’art. 4 L. 300/1970; ha escluso la configurabilità di una violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata ammissione di prove, non trattandosi di omessa pronuncia su domande o eccezioni; ha negato l’omesso esame di fatti decisivi, trattandosi piuttosto di contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie. Il lavoratore è stato condannato alle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 L. 604/1966
richiamati per la disciplina dei presupposti e della legittimità del licenziamento individuale; il ricorso li invocava per contestare la giusta causa e la corretta sussunzione della condotta
artt. 36 e 37 CCNL 15 luglio 2005 per dipendenti da autostrade e trafori
richiamati per sostenere che il codice disciplinare prevedesse sanzioni conservative; la Corte ha però ritenuto che il giudice di rinvio avesse correttamente operato la valutazione della gravità concreta alla luce della clausola generale della giusta causa
art. 384 c.p.c.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; in caso di annullamento per violazione di legge non può modificare l’accertamento in fatto già compiuto
artt. 1, 2 e 5 L. 604/1966
invocati per contestare l’onere probatorio e la giustificazione del licenziamento; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze, perché la valutazione della gravità dei fatti e della proporzionalità della sanzione era stata già compiuta in modo corretto
art. 4 L. 300/1970
richiamato per sostenere l’inutilizzabilità dei dati telepass; la Corte ha escluso la violazione, affermando che il telepass non è strumento di controllo vietato e che il controllo datoriale organizzativo è legittimo
art. 3 L. 300/1970
richiamato per ribadire che la comunicazione dei nominativi del personale di vigilanza non elimina il potere dell’imprenditore di controllare l’adempimento delle prestazioni anche tramite organizzazione gerarchica
artt. 2086 e 2104 c.c.
richiamati per fondare il potere del datore di lavoro di controllare direttamente o tramite la struttura gerarchica l’esatto adempimento della prestazione lavorativa
art. 112 c.p.c.
la Corte ha escluso la nullità per omessa pronuncia, osservando che la mancata ammissione di prove non integra di per sé violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato ove sussistano i presupposti processuali
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può riaprire l’accertamento in fatto o rivalutare liberamente le risultanze probatorie.
- La verifica della giusta causa di licenziamento richiede la sussunzione dei fatti accertati nella clausola generale, ma la valutazione della gravità concreta della condotta e della proporzionalità della sanzione è essenzialmente apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti dell’errore di diritto o della motivazione nei casi consentiti.
- Un sistema di telepedaggio installato sul veicolo aziendale, finalizzato al pagamento automatico del pedaggio, non integra di per sé uno strumento di controllo a distanza vietato dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, potendo essere utilizzato anche come mezzo di controllo organizzativo interno conoscibile dal dipendente.
- Il potere datoriale di controllare l’esecuzione della prestazione lavorativa, anche attraverso l’organizzazione gerarchica e mediante controlli su condotte già in atto o consumate, permane nei limiti della correttezza e buona fede e non è escluso dalla sola disciplina sui controlli a distanza.
- La mancata ammissione di prove non configura automaticamente violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché tale vizio presuppone l’omessa pronuncia su domande, eccezioni o conclusioni e non la mera contestazione della valutazione istruttoria.
- La deduzione di un omesso esame di fatti decisivi non può risolversi nella critica alla ricostruzione del compendio probatorio o nella richiesta di nuove valutazioni delle prove, soprattutto quando vengono indicati una pluralità di fatti ciascuno non singolarmente decisivo.
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