Cassazione Civile, Ordinanza n. 16997/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di collaborazione stipulati da una lavoratrice prima con Formez PA (dal 22/10/2003 al 30/12/2005) e poi con l'Agenzia per l'Italia Digitale sino al 19/12/2010. La lavoratrice ha sostenuto di aver svolto, già nel primo periodo, attività in concreto riferibile all'Agenzia, presso una sua articolazione interna, e ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con gli enti convenuti, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive dal gennaio 2006. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, ravvisando la concreta utilizzazione della prestazione da parte dell'Agenzia e applicando la sanzione prevista per i contratti a progetto; la Corte d'appello ha invece accolto il gravame principale dell'Agenzia e rigettato tutte le domande della lavoratrice, ritenendo non provata la subordinazione. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell'appello principale; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c., 61 d.lgs. n. 276/2003 e 2126 c.c., sostenendo che anche il primo contratto richiamava un progetto e che la Corte territoriale aveva omesso di considerare la mancata corrispondenza tra mansioni pattuite ed effettive; 3) violazione dell'art. 2094 c.c. per avere la Corte d'appello escluso la subordinazione nonostante gli indici istruttori emersi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto a eccezioni pregiudiziali di rito o questioni processuali. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte in cui mirava a ottenere una diversa interpretazione e qualificazione del primo contratto, attività riservata al giudice di merito e censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici non dedotti; infondato nella parte in cui contestava la lettura della sentenza di primo grado e l'omesso esame dell'appello incidentale, poiché la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato le testimonianze e negato la prova della subordinazione. Ha infine ritenuto inammissibile il terzo motivo, perché chiedeva un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, precluso in cassazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del fatto o delle prove.
Il vizio di omessa pronuncia riguarda le questioni di merito e non è configurabile per eccezioni pregiudiziali di rito o questioni processuali.
Richiamato nel primo motivo per contestare l'ammissibilità dell'appello, ma senza che la censura fosse ritenuta decisiva.
Richiamato quale norma sui contratti a progetto; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura è inammissibile o infondata nei limiti esaminati.
La Corte osserva che, se il primo rapporto fosse stato di collaborazione non a progetto, sarebbe in ipotesi applicabile l'art. 2126 c.c., ma ciò non vale a dimostrare la subordinazione in mancanza di prova sostanziale.
La subordinazione richiede prova concreta del potere direttivo e conformativo del datore; la sola presenza quotidiana e il coordinamento operativo non bastano se non è dimostrato l'effettivo esercizio di direttive specifiche.
art. 69, co. 2, d.lgs. n. 276/2003
Richiamato per la sanzione applicata dal Tribunale ai contratti a progetto ritenuti non conformi; la Corte d'appello ha escluso che tale impostazione potesse condurre, nel caso concreto, all'accertamento del rapporto subordinato.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di omessa pronuncia non può essere utilmente dedotto con riguardo a eccezioni pregiudiziali di rito o ad altre questioni processuali, ma solo rispetto a domande o eccezioni di merito effettivamente decisive.
- La qualificazione giuridica di un contratto dipende dalla sua interpretazione; la censura in cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione dei canoni ermeneutici, non se mira a sostituire una diversa lettura del testo contrattuale o una diversa qualificazione del rapporto.
- L'accertamento della subordinazione richiede la prova concreta dell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e conformativo del datore; elementi come presenza continuativa, coordinamento con i responsabili o utilità della prestazione per l'ente non sono di per sé sufficienti.
- Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove testimoniali o delle risultanze istruttorie, salvo i limiti propri del vizio motivazionale oggi deducibile nei casi consentiti dalla legge.
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