Cassazione Civile, Ordinanza n. 16988/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata intimatogli dal datore di lavoro e, parallelamente, chiedeva di accertare la risoluzione di una transazione/conciliazione intervenuta tra le parti in un precedente contenzioso, transazione che prevedeva il pagamento rateale da parte del datore di lavoro di una somma complessiva di euro 25.000. La Corte d'appello aveva respinto l'appello confermando il rigetto delle domande del lavoratore. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 2 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato una sua violazione dei doveri di buona fede e correttezza nel contestare la transazione, nonostante il preteso ritardo di soli otto giorni nel pagamento di una rata e il successivo integrale adempimento del datore; (2) violazione dell'art. 1456 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che già nella lettera di impugnazione del licenziamento egli avesse dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, circostanza incompatibile con una rinuncia tacita, e che la Corte avesse erroneamente valorizzato il ritardo nell'esercizio della facoltà di risoluzione; (3) violazione dell'art. 1335 c.c. per asserita mancata ricezione della contestazione disciplinare, deducendo la nullità della contestazione e dell'intero iter disciplinare, assumendo che il datore sapesse che il lavoratore si trovava all'estero in ferie.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva violato i canoni di buona fede e correttezza, avendo invece logicamente valorizzato il comportamento del lavoratore che aveva tollerato il lieve ritardo nel pagamento di una rata, incassato le successive rate e solo dopo l'integrale esecuzione della transazione e dopo il licenziamento aveva promosso l'azione di risoluzione. Ha inoltre osservato che la doglianza mirava sostanzialmente a una rivalutazione del fatto. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la censura sulla pretesa tempestiva volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è stata ritenuta non decisiva e comunque inammissibile in presenza di doppia conforme; la restante censura è stata reputata non pertinente alla ratio decidendi, poiché la Corte territoriale aveva affermato che, esclusa la clausola risolutiva espressa per tacita rinuncia, la risoluzione poteva essere valutata solo secondo le regole generali degli artt. 1453 e ss. c.c. e quindi dell'art. 1455 c.c. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato e anche in parte inammissibile, poiché la Corte d'appello aveva accertato in fatto che il datore non era a conoscenza delle ferie del lavoratore all'estero e che la contestazione era stata validamente inviata all'indirizzo di residenza ex art. 1335 c.c.; tale accertamento non era sindacabile in cassazione. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1175 c.c.
Richiamato come parametro dei doveri di correttezza nell'esecuzione del rapporto e nella gestione della transazione; non è stato ritenuto violato dalla Corte territoriale.
art. 1375 c.c.
Richiamato come norma di buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte ha ritenuto che l'apprezzamento del comportamento delle parti fosse corretto e insindacabile in legittimità nei limiti del caso.
art. 2 Cost.
Invocato dal ricorrente quale fondamento dei doveri di solidarietà e correttezza, ma la censura è stata respinta.
art. 1456 c.c.
La Corte ha ribadito che, esclusa l'operatività della clausola risolutiva espressa per tacita rinuncia, la risoluzione non può essere ottenuta ex art. 1456 c.c.
artt. 1453 e ss. c.c.
Richiamati dalla Corte d'appello e condivisi in cassazione come disciplina applicabile una volta esclusa la clausola risolutiva espressa.
art. 1455 c.c.
Richiamato per affermare che, in assenza di clausola operante, la risoluzione per inadempimento è proponibile solo in presenza di inadempimento non di scarsa importanza.
art. 1335 c.c.
La contestazione disciplinare inviata all'indirizzo di residenza del lavoratore è stata ritenuta validamente conosciuta secondo la presunzione di conoscenza stabilita dalla norma.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma invocata per la denuncia di violazione di legge nei primi tre motivi.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Norma invocata per l'omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata nei limiti esaminati.
art. 380bis1 c.p.c.
secondo comma, ult. parte
Richiamato quanto al procedimento camerale e alla riserva della motivazione.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia tacita alla facoltà di avvalersi di una clausola risolutiva espressa può essere desunta dal comportamento complessivo della parte avente diritto, ed è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
- Quando la clausola risolutiva espressa non sia più invocabile per rinuncia, la domanda di risoluzione può essere scrutinata solo secondo la disciplina generale dell'inadempimento, con necessità di verificare la non scarsa importanza dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.
- Le censure di legittimità che mirano a una rivalutazione del fatto o introducono circostanze non emergenti dalla sentenza impugnata sono inammissibili in cassazione.
- La validità della contestazione disciplinare inviata al domicilio del lavoratore si valuta alla luce della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., salvo prova contraria; la deduzione di un diverso luogo di reperibilità richiede un accertamento di fatto non rivedibile in sede di legittimità.
- In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. incontra un limite di ammissibilità particolarmente rigoroso.
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