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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17019/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti di ottenere il riconoscimento dell'indennità per lavoro in turni avvicendati nella misura del 6% del minimo tabellare, con riferimento a diversi momenti di rinnovo della contrattazione collettiva (accordi del 19/12/2007 e del 18/12/2010, nonché CCNL del 20/6/2013). La Corte d'appello aveva accolto la domanda dei lavoratori e condannato la società al pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale. In Cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 1362 c.c. e dei criteri di interpretazione dei contratti collettivi, sostenendo che l'indennità fosse stata "congelata" in cifra fissa al valore del 2007 e non dovesse essere ricalcolata sui minimi tabellari via via vigenti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia extra petita, poiché i lavoratori avevano chiesto il calcolo sul minimo tabellare al 31/12/2012 mentre la Corte d'appello aveva valorizzato una diversa base di calcolo ricavata dall'interpretazione complessiva dell'atto di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la lettura data dalla Corte d'appello ai contratti collettivi era coerente con i canoni letterale, logico, sistematico e storico: l'indennità doveva sì restare in cifra fissa rispetto agli aumenti programmati nel periodo di vigenza, ma andava riproporzionata sulla base di calcolo prevista da ciascun CCNL, sicché spettava nella misura del 6% del minimo contrattuale di volta in volta vigente e non restava cristallizzata al valore del 2007. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché privo di una effettiva censura alla motivazione della sentenza impugnata e limitato a riprodurre la tesi già esposta senza specifiche critiche. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    la Corte lo richiama come criterio di interpretazione del contratto collettivo, ritenendo corretta l'interpretazione resa dai giudici di merito alla luce dei canoni letterale, logico, sistematico e storico.

  • art. 112 c.p.c.

    viene evocato per l'asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la fondatezza della censura e ne dichiara l'inammissibilità per mancanza di specifiche critiche.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è richiamato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge invocati dalla ricorrente.

  • art. 91 c.p.c.

    è applicato per la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione dei contratti collettivi occorre valorizzare congiuntamente i criteri letterale, logico, sistematico e storico, verificando la reale volontà delle parti e il significato delle clausole nel contesto dell'intera disciplina negoziale.
  • La previsione di un'indennità "in cifra fissa" non implica necessariamente la cristallizzazione del suo importo storico, se la base di calcolo è destinata a essere aggiornata dai successivi rinnovi contrattuali; in tal caso l'importo può restare fisso nella percentuale ma variare nel risultato economico in relazione al minimo contrattuale vigente.
  • La censura di ultrapetizione richiede una effettiva dimostrazione dello scostamento tra chiesto e pronunciato; non è sufficiente richiamare testualmente il contenuto dell'atto di appello senza articolare specifiche critiche alla ratio della decisione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure puntuali e autosufficienti contro la sentenza impugnata; una doglianza meramente riproduttiva o assertiva è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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