Cassazione Civile, Ordinanza n. 16999/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di accertamento negativo del credito per contributi dovuti alla Gestione separata proposta da un avvocato nei confronti dell'INPS. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse una situazione di impossibilità per l'Istituto di agire, con conseguente sospensione della prescrizione dei contributi ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., almeno fino alla scadenza dei termini assegnati all'Agenzia delle Entrate per l'esame delle dichiarazioni. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., sostenendo che non vi fosse automatismo tra omissione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo; 2) omessa pronuncia sulla domanda di annullamento delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la ricostruzione della Corte territoriale nella parte in cui aveva collegato automaticamente la mancata compilazione del quadro RR all'occultamento doloso del debito contributivo e quindi alla sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. Ha ribadito che il dolo richiesto da tale norma postula uno specifico accertamento in fatto, mancante nel caso concreto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla decorrenza della prescrizione, in relazione alla dedotta impossibilità di agire dell'ente creditore
la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo richiede uno specifico accertamento in fatto del dolo, non essendo sufficiente la sola mancata compilazione del quadro RR
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per il rito camerale e per la riserva del deposito dell'ordinanza
norma richiamata unitamente al numero 8 per la disciplina della sospensione della prescrizione
Massime di principio
- Non esiste automatismo tra la mancata indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di elementi rilevanti ai fini contributivi e l'occultamento doloso del debito idoneo a sospendere la prescrizione.
- Per applicare l'art. 2941 n. 8 c.c. è necessario un accertamento in fatto specifico del dolo del debitore, non potendo il giudice fondare la sospensione della prescrizione su mere presunzioni astratte o su omissioni dichiarative in sé considerate.
- Quando un primo motivo di ricorso travolge la ratio decidendi principale della sentenza impugnata, il secondo motivo resta assorbito.
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