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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17004/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente di una società ferroviaria, dopo un procedimento ex L. n. 92/2012. La Corte d'appello aveva confermato la legittimità del recesso, ritenendo provati, da un lato, lo svolgimento di una seconda attività societaria/gestoria senza previa autorizzazione aziendale e, dall'altro, le false timbrature. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, deducendo soprattutto: illegittimità dei controlli svolti tramite agenzia investigativa e telecamere senza accordo sindacale; violazione delle norme su vigilanza e riservatezza; errata applicazione di norme del pubblico impiego in materia di false attestazioni; violazioni processuali sul riparto dell'onere probatorio e sul diniego di istruttoria; insussistenza del divieto di seconda attività nel settore privato; difetto di motivazione; sproporzione e intempestività della sanzione; inefficacia del licenziamento per mancata adesione datoriale al collegio di conciliazione e arbitrato previsto dal CCNL e dall'art. 7 Statuto dei lavoratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo e il decimo motivo, ha accolto il secondo motivo nei termini di diritto indicati, e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame. Il giudice di rinvio dovrà verificare, alla luce dei principi enunciati, se l'attività dell'agenzia investigativa abbia riguardato il controllo dell'adempimento della prestazione lavorativa, vietato, oppure l'accertamento di atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento contrattuale. La Corte ha inoltre chiarito che l'eventuale inosservanza della disciplina sul collegio di conciliazione e arbitrato non rende inefficace il licenziamento disciplinare.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 300/1970

    Non si applica al controllo occulto affidato a terzi solo se non incide sulla vigilanza dell'attività lavorativa; il controllo della prestazione non può essere svolto da agenzia investigativa esterna.

  • art. 3 L. 300/1970

    Consente il controllo dell'adempimento lavorativo da parte del datore o della sua organizzazione gerarchica, ma non mediante terzi rispetto a tale organizzazione.

  • art. 7 L. 300/1970

    La mancata adesione del datore all'iniziativa di adire il collegio di conciliazione e arbitrato non determina inefficacia del licenziamento disciplinare.

  • art. 810 c.p.c.

    Richiamato per la possibilità di attivare il presidente del tribunale al fine di integrare il collegio arbitrale, ma non per affermare l'inefficacia del licenziamento.

  • art. 2086 c.c.

    Rilevato come base del potere organizzativo e direttivo dell'imprenditore.

  • art. 2104 c.c.

    Rilevato come parametro dell'obbligo del lavoratore di adempiere la prestazione e del correlato potere di controllo datoriale.

  • art. 2105 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione al divieto di concorrenza/lealtà, ma non decisivo nel provvedimento di cassazione.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato in relazione alla giusta causa e alla proporzionalità del licenziamento.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato con riferimento alla proporzionalità della sanzione disciplinare.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per il difetto di motivazione sul rigetto delle istanze istruttorie.

  • art. 111 Cost.

    Invocato quale parametro del dovere di motivazione e del giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo.

  • art. 8 CEDU

    La Corte richiama il necessario bilanciamento tra tutela del patrimonio aziendale e diritto alla riservatezza/dignità del lavoratore nei controlli investigativi.

  • art. 11 d.lgs. 196/2003

    Invocato dal ricorrente in tema di trattamento dei dati e controlli, ma non decisivo nel dispositivo.

  • art. 29 d.lgs. 196/2003

    Invocato dal ricorrente in relazione al trattamento dei dati personali.

  • art. 2 Cost.

    Invocato dal ricorrente a tutela dei diritti inviolabili della persona.

  • art. 4 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla libertà del lavoro e ai limiti ai controlli datoriali.

  • art. 13 Cost.

    Invocato dal ricorrente a tutela della libertà personale e della dignità.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa.

  • art. 55 quinquies d.lgs. 165/2001

    Invocato dal ricorrente, ma ritenuto inconferente al rapporto di lavoro privato.

  • art. 2475 c.c.

    Invocato dal ricorrente sul tema della carica societaria e dell'autorizzazione, senza esito decisivo nella decisione di legittimità.

  • art. 64 CCNL 16 dicembre 2016 Mobilità/Attività Ferroviarie

    Richiamato dal ricorrente in tema di proporzionalità della sanzione disciplinare.

  • art. 66 CCNL 16 dicembre 2016 Mobilità/Attività Ferroviarie

    "la contestazione per iscritto dell'addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni dal momento in cui l'azienda è venuta a conoscenza del fatto contestato"

    Invocato per la tempestività della contestazione disciplinare.

  • art. 67 CCNL 16 dicembre 2016 Mobilità/Attività Ferroviarie

    Richiamato in tema di collegio di conciliazione e arbitrato; la Corte afferma che non prevede, per il licenziamento, l'inefficacia della sanzione in caso di mancata nomina del rappresentante datoriale.

Massime di principio

  • Il controllo occulto del datore di lavoro sull'adempimento della prestazione è legittimo solo se effettuato direttamente o tramite la propria organizzazione gerarchica; non può essere demandato ad agenzie investigative esterne quando ha per oggetto la vigilanza sull'attività lavorativa in sé.
  • Le agenzie investigative possono essere utilizzate dal datore di lavoro per accertare atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento contrattuale, anche se tali illeciti siano solo sospettati; non possono invece essere impiegate per controllare ordinariamente l'adempimento della prestazione.
  • Nel bilanciamento tra esigenze di tutela del patrimonio aziendale e diritti del lavoratore, il controllo investigativo deve rispettare la dignità e la riservatezza del dipendente e va valutato in concreto, anche alla luce dell'art. 8 CEDU.
  • La disciplina del collegio di conciliazione e arbitrato prevista dall'art. 7 Statuto dei lavoratori e, ove richiamata, dalla contrattazione collettiva, non determina l'inefficacia del licenziamento disciplinare per la mera inerzia datoriale nell'attivazione del collegio, salvo diversa espressa previsione non ricorrente nel caso esaminato.
  • Quando si deduce violazione di legge in cassazione, la censura deve confrontarsi con il fatto accertato dal giudice di merito; se il motivo presuppone una ricostruzione fattuale diversa e incompatibile con quella accertata, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

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