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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13424/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento emesso nei confronti di una contribuente per IRPEF, addizionali regionali e comunali relative all’anno d’imposta 2008, oltre a sanzioni per omessa compilazione del quadro RW, a seguito del rinvenimento, su un treno proveniente dalla Svizzera, di documentazione bancaria riferita a un deposito presso una banca svizzera. L’Ufficio ha ritenuto che i capitali detenuti all’estero fossero prodotti con redditi non dichiarati in Italia e ha applicato la presunzione di fruttuosità prevista dalla normativa sul monitoraggio fiscale. La CTP aveva annullato gli atti, mentre la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio. In Cassazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente svalutato la prova presuntiva, valutando in modo atomistico un solo indizio e omettendo di considerare il complesso degli ulteriori elementi indiziari addotti dall’Amministrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di presunzioni, il giudice di merito deve prima valutare analiticamente gli indizi e poi procedere alla loro valutazione complessiva e coordinata; nel caso concreto la CTR aveva invece considerato soltanto il possesso della documentazione da parte della contribuente, trascurando gli ulteriori elementi circostanziali valorizzati dall’Ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull’onere della prova, dedotta dall’Ufficio per censurare la decisione di merito che avrebbe errato nel riparto probatorio e nella valutazione degli indizi.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici, quali inferenze da fatti noti a fatti ignoti.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che la norma va controllata anche nella sua applicazione alla fattispecie concreta: il giudice deve verificare gravità, precisione e concordanza degli indizi e può essere censurato per falsa applicazione se sussume come presunzioni fatti privi di tali requisiti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione delle norme sulle presunzioni e sull’onere della prova è deducibile in cassazione come error in iudicando ex n. 3.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama il limite del controllo di legittimità sulla motivazione e distingue la censura per violazione di legge da una mera revisione del merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Citatto per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.

  • d.l. 28 giugno 1990, n. 167, art. 5, commi 4 e 5

    Norme sul monitoraggio fiscale richiamate per la sanzione relativa all’omessa compilazione del quadro RW.

  • d.l. 28 giugno 1990, n. 167, art. 6

    Richiamato per la presunzione di fruttuosità dei capitali detenuti all’estero.

  • d.l. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12

    Norma richiamata dall’Ufficio per presumere che i capitali detenuti all’estero derivassero da redditi non dichiarati in Italia.

Massime di principio

  • In tema di prova per presunzioni, il giudice di merito deve seguire un duplice percorso: prima la valutazione analitica di ciascun indizio, poi la loro valutazione complessiva e coordinata, verificando se dal loro concorso emerga un quadro grave, preciso e concordante.
  • La censura di legittimità può investire la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. quando il giudice di merito sussuma come presunzioni fatti che, nel concreto, non presentano i requisiti legali di gravità, precisione e concordanza.
  • Il controllo della Cassazione non può tradursi in una rivalutazione del merito o nella sostituzione di una diversa massima di esperienza, ma può riguardare la plausibilità del ragionamento inferenziale e l’eventuale omessa considerazione di elementi decisivi.
  • Non è corretto isolare un solo elemento indiziario per escluderne il valore probatorio senza considerare il contesto complessivo in cui esso si inserisce e la possibile forza dimostrativa derivante dalla sua combinazione con gli altri indizi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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