Cassazione Civile, Ordinanza n. 14711/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia origina dall'acquisto di un'autovettura usata presso una società venditrice. L'acquirente ha agito per il risarcimento dei danni lamentando vizi e difetti del veicolo; il giudice di pace ha accolto la domanda condannando la venditrice al pagamento di Euro 744,86. Il tribunale, decidendo sull'appello della venditrice, ha confermato la decisione sia sul profilo della competenza territoriale sia nel merito, richiamando le conclusioni della CTU. In cassazione la società venditrice ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle regole sulla competenza territoriale, sostenendo che il foro del consumatore non fosse stato validamente adito e che l'eccezione di incompetenza fosse stata tempestivamente sollevata; (2) omessa pronuncia sul secondo motivo d'appello, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c.; (3) violazione dell'onere della prova e della disciplina di conformità del bene di consumo, assumendo che i difetti del veicolo si fossero manifestati oltre sei mesi dalla consegna e che non fosse stata provata la riconducibilità dei guasti a vizi originari; (4) erronea regolazione delle spese e del contributo unificato, sostenendo che la controparte dovesse essere compensata nelle spese per avere adito un giudice incompetente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo non specifico e basato su un richiamo solo sommario agli atti di merito, con richiesta alla Corte di un esame diretto degli stessi senza adeguata autosufficienza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per contraddittorietà, poiché la ricorrente ha cumulato la denuncia di omessa pronuncia con quella di motivazione apparente, che sono vizi logicamente e giuridicamente distinti. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo sia nella parte riferita al vizio motivazionale, per l'applicazione della preclusione ex art. 348-ter c.p.c., sia nella parte riferita alla violazione di legge, perché in realtà mirava a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, lett. u, d.lgs. 206/2005
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la competenza territoriale dovesse essere determinata secondo la disciplina del foro del consumatore; la Corte non entra nel merito della relativa questione perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Norma invocata per l'eccezione di incompetenza territoriale; la Corte rileva che la censura non è specificamente autosufficiente e quindi non può essere esaminata nel merito.
Invocato per dedurre omessa pronuncia sul secondo motivo d'appello; la Corte osserva che la doglianza è resa inammissibile dalla contraddizione tra omessa pronuncia e motivazione apparente.
Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova in tema di vizi del bene; la Corte ritiene che la censura, in realtà, solleciti una rivalutazione del materiale istruttorio, attività preclusa in cassazione.
Richiamato in relazione alla presunzione di non conformità del bene di consumo; la Corte non affronta il merito della presunta applicazione della norma, reputando inammissibile il motivo.
Usato come base formale dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce che i motivi devono essere specifici e coerenti e non possono essere veicolo di rivalutazione del fatto.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare il principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, esigendo la trascrizione essenziale degli atti rilevanti.
Richiamato per dichiarare inammissibile la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado senza discostarsene nel ragionamento decisorio.
Richiamato per contestare la mancata compensazione delle spese; la Corte ribadisce che la compensazione è discrezionale e non richiede una motivazione espressa del suo mancato esercizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, demandando all'amministrazione la verifica concreta dell'obbligo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente un richiamo sommario agli atti di merito, ma occorre trascrivere in modo essenziale i passaggi rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo della censura.
- È inammissibile il motivo che cumuli in modo contraddittorio la denuncia di omessa pronuncia e quella di motivazione apparente o insufficiente, perché i due vizi presuppongono situazioni processuali e rimedi distinti.
- Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle prove o della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; tale rivalutazione è estranea al giudizio di legittimità.
- Quando l'appello è stato respinto integralmente con conferma della decisione di primo grado e senza divergenze nel percorso argomentativo, il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. incontra la preclusione prevista dall'art. 348-ter c.p.c.
- La compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è, di regola, censurabile in cassazione per difetto di motivazione.
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