Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11292/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa all'omesso integrale versamento del contributo unificato, connessa anche a una cartella presupposta. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima la pretesa solo entro un certo importo, sostenendo che ai fini del contributo unificato il valore della lite dovesse essere calcolato sul tributo complessivo riferito alla pretesa fiscale, e non sommando i valori dei diversi atti impugnati. Il Ministero ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002 e dell'art. 12, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che nel processo tributario, in caso di ricorso cumulativo contro più atti impositivi, il contributo unificato va determinato sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, in base al valore di ciascuno; ha richiamato anche Corte costituzionale n. 78/2016 e precedenti di legittimità e prassi amministrativa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della società contribuente. Ha affermato che nel processo tributario, quando con un unico ricorso si impugnano plurimi atti impositivi, il contributo unificato si determina sommando i contributi dovuti per ciascun atto, perché la litispendenza unitaria risponde a esigenze di economia processuale ma non comporta un risparmio di spesa. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, il ricorso introduttivo riguardava sia l'intimazione di pagamento sia la cartella presupposta, sicché la decisione di merito poteva essere assunta senza ulteriori accertamenti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società contribuente, mentre quelle di merito sono state compensate; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge in cassazione.

  • art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002

    nel processo tributario costituisce la norma speciale di riferimento per la determinazione del contributo unificato; nei ricorsi cumulativi comporta la sommatoria dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. 546/1992

    serve a definire il valore della lite, corrispondente al valore del tributo al netto di interessi e sanzioni; funge da base di calcolo del contributo unificato.

  • art. 1 d.lgs. 546/1992

    richiamato per escludere l'applicazione della disciplina generale del rinvio al codice di procedura civile in ragione della specialità del processo tributario.

  • L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 598, lett. a

    richiamata come intervento chiarificatore successivo, non applicabile ratione temporis alla fattispecie, ma coerente con l'interpretazione già consolidata.

  • art. 384, comma 2 c.p.c.

    ha consentito alla Corte di cassare senza rinvio e decidere nel merito, rigettando l'originario ricorso della contribuente.

  • Corte cost. n. 78/2016

    è stata richiamata per confermare la lettura dell'art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002 come norma principale sulla determinazione del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il contributo unificato va determinato in base al valore della controversia, che corrisponde al valore del tributo al netto di interessi e sanzioni.
  • Quando un unico ricorso impugna più atti impositivi, il contributo unificato non si calcola sul solo importo complessivo della pretesa, ma sommando i contributi dovuti per ciascun atto, poiché ogni atto ha autonoma rilevanza ai fini del valore della lite.
  • La proposizione di un ricorso cumulativo risponde a esigenze di economia processuale e non legittima una riduzione del tributo processuale dovuto.
  • Nel processo tributario, la disciplina speciale del contributo unificato prevale sulle regole generali del processo civile quando si tratta di determinare la base di calcolo e le modalità di versamento.
  • Se la causa è decisa sulla base di un principio di diritto consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti, la Cassazione può cassare senza rinvio e pronunciare nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.