Cassazione Civile, Ordinanza n. 23128/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Due investitori avevano convenuto in giudizio la banca intermediaria chiedendo il risarcimento dei danni per asseriti inadempimenti nella prestazione di servizi di investimento, in particolare per la sottoscrizione di quote di fondi comuni avvenuta in una situazione di conflitto di interessi non adeguatamente rappresentata. Il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria nei confronti della banca; la corte d'appello aveva rigettato l'appello principale della banca e confermato, sul punto, la responsabilità, ritenendo violato l'art. 27 del Reg. Consob n. 11522/1998 per mancata evidenziazione grafica del conflitto e per difetto di consenso scritto espresso del cliente. In cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione dell'art. 27 Reg. Consob, sostenendo che l'informativa sul legame societario tra banca e SGR era stata resa e che, comunque, non vi sarebbe stato un reale conflitto d'interessi per assenza di incentivi alla collocazione dei prodotti del gruppo; 2) in via subordinata, violazione degli artt. 23, comma 6, TUF, 2697 e 1218 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse condannato al risarcimento senza accertare il nesso causale e senza dimostrazione di uno specifico danno, impropriamente applicando il criterio della causalità omissiva e trattando il pregiudizio come danno in re ipsa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in presenza di operazione in conflitto d'interessi, la violazione dell'obbligo di astensione ex art. 27 Reg. Consob esclude la necessità di accertare in concreto il nesso causale, che va ritenuto in re ipsa. Ha inoltre rilevato che l'accertamento della mancata evidenziazione grafica del conflitto e della presenza del conflitto stesso, compiuto dai giudici di merito, era un accertamento di fatto non rivalutabile in sede di legittimità. Quanto al danno, ha ribadito che nelle operazioni effettuate in conflitto d'interessi il pregiudizio risarcibile va commisurato alle conseguenze della mancata astensione dell'intermediario, senza che rilevino le modalità concrete dell'investimento o un giudizio controfattuale su ciò che l'investitore avrebbe fatto se informato diversamente. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della banca al pagamento delle spese e con attestazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 27 Reg. Consob n. 11522/1998
obbligo di informare per iscritto sulla natura e l'estensione dell'interesse nell'operazione; necessità di consenso espresso scritto; evidenziazione grafica del conflitto nei moduli prestabiliti
in caso di conflitto d'interessi l'intermediario deve evidenziare graficamente in modo chiaro la situazione conflittuale e non può dar corso all'operazione se non vi è preventiva informazione scritta e consenso espresso del cliente
art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58/1998
richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio e responsabilità dell'intermediario
evocato dalla Corte come disciplina successiva che, pur prevenendo i conflitti, conserva il principio disclose or abstain
richiamato dalla ricorrente per contestare la condanna risarcitoria; la Corte ribadisce la responsabilità dell'intermediario per inadempimento degli obblighi informativi e di astensione
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che, nel conflitto d'interessi, non è necessario provare in concreto il nesso causale nei termini prospettati
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura sulla ricostruzione dei fatti è inammissibile in cassazione salvo il vizio motivazionale nei limiti del minimo costituzionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nelle operazioni di investimento concluse in situazione di conflitto d'interessi, l'intermediario è tenuto all'obbligo di astensione; ove tale obbligo sia violato, il nesso causale tra illecito e danno può ritenersi in re ipsa, senza necessità di un autonomo accertamento controfattuale sulle determinazioni che il cliente avrebbe assunto.
- L'informazione sul conflitto d'interessi deve essere resa in modo chiaro e graficamente evidente nei moduli predisposti dall'intermediario; una dichiarazione generica o non adeguatamente valorizzata sul piano tipografico non basta a soddisfare l'obbligo informativo.
- Quando il giudice di merito accerta la sussistenza del conflitto d'interessi e la mancata conforme evidenziazione nei documenti contrattuali, tale accertamento è di fatto e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- Nel paradigma dell'operazione eseguita in conflitto d'interessi, il danno risarcibile va rapportato alle conseguenze della mancata astensione dell'intermediario, non alle ipotetiche modalità alternative con cui l'operazione avrebbe potuto essere eseguita o al possibile comportamento diverso del cliente se correttamente informato.
- Il principio disclose or abstain permane centrale anche nella disciplina successiva dei servizi di investimento: il conflitto va evitato, oppure, se non evitabile, deve essere chiaramente rappresentato al cliente prima dell'operazione, così da consentire una decisione consapevole.
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