Cassazione Penale, Ordinanza n. 33318/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione dell'art. 187, comma 1 e 1-quater, del codice della strada. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 157, 160 e 161 c.p., sostenendo che il reato dovesse essere dichiarato estinto per prescrizione e che, quindi, si dovesse emettere sentenza di non doversi procedere.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso perché, calcolando il termine massimo di prescrizione di cinque anni, l'aumento di un anno e sei mesi previsto dalla disciplina speciale applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, nonché l'ulteriore sospensione di 64 giorni per l'emergenza Covid ex art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020, alla data della sentenza di appello il reato non era ancora prescritto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187, comma 1 e 1-quater, d.lgs. n. 285 del 1992
Norma incriminatrice contestata per la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti; la sentenza di merito è stata confermata e il ricorso ha riguardato solo la prescrizione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
È la base formale del motivo di ricorso, dedotto per violazione di legge ed vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione.
Richiamato ai fini del calcolo del termine ordinario di prescrizione.
Richiamato ai fini dell'individuazione degli effetti interruttivi/sospensivi sul termine prescrizionale.
Richiamato ai fini del computo del termine massimo di prescrizione.
Applicata per aggiungere al termine massimo di prescrizione l'aumento di un anno e sei mesi, trattandosi di reato commesso nel periodo indicato dalla sentenza.
Applicato per la sospensione della prescrizione per 64 giorni durante l'emergenza Covid.
Massime di principio
- Quando il motivo di ricorso si fonda esclusivamente sulla prescrizione, il giudice di legittimità deve verificare in concreto il computo del termine tenendo conto sia della disciplina ordinaria sia delle eventuali proroghe o sospensioni speciali applicabili ratione temporis.
- Per i reati commessi nel periodo coperto dalla disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 103 del 2017, al termine massimo di prescrizione deve aggiungersi l'incremento previsto dalla stessa legge, se ricorrono i relativi presupposti temporali.
- La sospensione della prescrizione disposta per l'emergenza Covid deve essere inserita nel calcolo del termine estintivo, con conseguente esclusione della prescrizione se, alla data della decisione impugnata, il tempo utile non è ancora decorso integralmente.
- Se il ricorso è manifestamente infondato perché il reato non risulta prescritto, la Corte di cassazione lo dichiara inammissibile e pone a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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