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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33318/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione dell'art. 187, comma 1 e 1-quater, del codice della strada. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 157, 160 e 161 c.p., sostenendo che il reato dovesse essere dichiarato estinto per prescrizione e che, quindi, si dovesse emettere sentenza di non doversi procedere.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso perché, calcolando il termine massimo di prescrizione di cinque anni, l'aumento di un anno e sei mesi previsto dalla disciplina speciale applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, nonché l'ulteriore sospensione di 64 giorni per l'emergenza Covid ex art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020, alla data della sentenza di appello il reato non era ancora prescritto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il motivo di ricorso si fonda esclusivamente sulla prescrizione, il giudice di legittimità deve verificare in concreto il computo del termine tenendo conto sia della disciplina ordinaria sia delle eventuali proroghe o sospensioni speciali applicabili ratione temporis.
  • Per i reati commessi nel periodo coperto dalla disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 103 del 2017, al termine massimo di prescrizione deve aggiungersi l'incremento previsto dalla stessa legge, se ricorrono i relativi presupposti temporali.
  • La sospensione della prescrizione disposta per l'emergenza Covid deve essere inserita nel calcolo del termine estintivo, con conseguente esclusione della prescrizione se, alla data della decisione impugnata, il tempo utile non è ancora decorso integralmente.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato perché il reato non risulta prescritto, la Corte di cassazione lo dichiara inammissibile e pone a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida sotto effetto di stupefacentiImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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