Cassazione Penale, Ordinanza n. 33213/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per due capi di furto per mancanza di querela, confermando per il resto la condanna degli imputati per plurimi furti aggravati, consumati e tentati, e rideterminando la pena. Uno dei ricorrenti deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, ma il motivo era ritenuto del tutto generico perché fondato su principi giurisprudenziali non calati nel caso concreto. L'altro ricorrente lamentava vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma la doglianza era ritenuta manifestamente infondata e generica, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo richiamando elementi di cui all'art. 133 c.p., in particolare i numerosi precedenti penali e la condotta negativa successiva ai reati.
Norme richiamate
Norma richiamata come parametro per la valutazione discrezionale della pena e del diniego delle attenuanti generiche; la motivazione è ritenuta congrua quando valorizza elementi quali precedenti penali e condotta successiva al reato.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a richiamare principi astratti di giurisprudenza senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con le peculiarità del caso concreto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, illogica o manifestamente contraddittoria; è invece insindacabile quando il giudice di merito abbia valorizzato in modo coerente elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., come i precedenti dell'imputato e la sua condotta post delictum.
- La rideterminazione della pena effettuata dal giudice di appello può essere contestata in cassazione solo con una critica puntuale e specifica alla motivazione sul trattamento sanzionatorio, non con deduzioni generiche.
- L'inammissibilità dell'impugnazione determina la condanna alle spese e può comportare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando sia ravvisabile colpa nella proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33212/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33214/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33216/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33218/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33219/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33220/2025 del 08/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →