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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33218/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per il delitto di tentato furto. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione e violazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che non vi fossero ostacoli al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato però che il motivo non conteneva censure puntuali all'iter argomentativo della sentenza impugnata, la quale aveva escluso l'applicazione dell'art. 131-bis valorizzando l'abitualità del comportamento dell'imputato.

Norme richiamate

  • artt. 56, 624 c.p.

    Indicano la fattispecie per cui era stata confermata la condanna, ossia il tentato furto.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il comportamento dell'imputato risulti abituale; la censura deve confrontarsi specificamente con tale ratio decidendi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per fondare la legittimità della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità colposa del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo, pur formalmente diretto a contestare la motivazione o l'applicazione di una causa di non punibilità, non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando il giudice di merito accerti l'abitualità del comportamento dell'imputato.
  • Per superare una pronuncia che esclude l'art. 131-bis c.p. sulla base dell'abitualità occorre dedurre censure puntuali e mirate, non mere affermazioni generiche.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se il ricorso è evidentemente infondato o colposamente proposto, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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