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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33214/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per più delitti aggravati di furto in abitazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 597 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p. e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo in sostanza una ricostruzione alternativa dei fatti fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, senza formulare una compiuta censura di legittimità né dedurre in modo adeguato un travisamento della prova. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 62-bis e 69 c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, contestando la valutazione negativa operata dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non idoneo a censurare in modo legittimo la decisione impugnata, perché volto a proporre una diversa lettura del materiale probatorio. Ha considerato il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la Corte di appello aveva motivato in modo congruo e logico il diniego delle attenuanti generiche valorizzando il concreto disvalore della condotta, la negativa personalità dell'imputato, i precedenti penali e la reiterazione delle condotte illecite. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 597 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla decisione di appello, ma ritenuto non utilmente violato nei termini prospettati

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione, ma la censura è stata ritenuta meramente alternativa rispetto alla motivazione impugnata

  • art. 62-bis c.p.

    invocato per le circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il loro riconoscimento è affidato a valutazione discrezionale sorretta da motivazione congrua

  • art. 69 c.p.

    richiamato in tema di giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione di prevalenza/insussistenza nei limiti del motivo proposto

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    rilevato anche per la statuizione economica conseguente all'inammissibilità del ricorso

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o del compendio probatorio; la censura deve individuare specifici vizi di legittimità e, se si deduce travisamento della prova, esso va prospettato in modo compiuto.
  • Il motivo che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle dichiarazioni della persona offesa o delle prove raccolte è inammissibile se non evidenzia un effettivo errore logico-giuridico della motivazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, con motivazione non illogica, del concreto disvalore del fatto e della personalità dell'imputato, potendo valorizzare precedenti penali e reiterazione delle condotte illecite.
  • La valutazione in tema di attenuanti generiche e giudizio di bilanciamento rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per macroscopica illogicità o mancanza di motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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