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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33219/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per il delitto di falso in relazione a scrittura privata/atto, contestando con un unico motivo un vizio di motivazione sul bilanciamento delle circostanze e sulla determinazione della pena. In particolare, deduceva che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi difensivi ai fini di una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio e della concessione della sospensione condizionale, assumendo un vizio motivazionale in punto di commisurazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e privo di specificità. Ha osservato che il giudice di appello aveva espressamente confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze già operato dal primo giudice, aveva valorizzato il comportamento processuale dell'imputato attraverso la concessione delle attenuanti generiche e aveva motivato il mancato accoglimento delle deduzioni difensive richiamando le modalità del fatto, ritenute indicative di collegamenti con ambienti criminali. Ha inoltre precisato che non esiste un nesso necessario tra la determinazione della pena e la sospensione condizionale, trattandosi di valutazioni differenti. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, quale titolo di imputazione del fatto contestato all'imputato.

  • art. 482 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice per la falsità commessa dal privato, in relazione al reato contestato.

  • art. 477 c.p.

    richiamato come disposizione sostanziale di riferimento del falso oggetto di contestazione.

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata quale base per la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che si limita a contestare il bilanciamento delle circostanze o la quantificazione della pena è inammissibile se non confronta in modo specifico la motivazione del giudice di merito e non indica un reale vizio logico o giuridico della decisione.
  • Quando il giudice di appello conferma espressamente il giudizio di equivalenza tra circostanze e spiega perché gli elementi difensivi non conducono a una diversa conclusione, la motivazione è congrua e non è censurabile per mera dissociazione rispetto alla tesi difensiva.
  • La concessione delle attenuanti generiche può essere considerata dal giudice come elemento già valorizzato nella commisurazione della pena, senza che ciò imponga automaticamente un diverso esito sul bilanciamento delle circostanze.
  • Non sussiste un rapporto di necessaria correlazione tra determinazione della pena e sospensione condizionale: la prima dipende dalla gravità del reato, mentre la seconda richiede un autonomo giudizio prognostico sulla futura astensione dal reato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in scrittura privataImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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