Cassazione Penale, Ordinanza n. 33212/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la sua responsabilità penale per furto aggravato. I motivi dedotti erano tre: con il primo denunciava la violazione dell'art. 533 c.p.p., sostenendo in sostanza che la prova della responsabilità non fosse stata valutata correttamente; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica e meramente fattuale, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva individuato elementi di prova convergenti sia sull'allaccio illecito alla rete elettrica sia sull'effettivo utilizzo della fornitura. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. in relazione all'aggravante della destinazione del bene sottratto a pubblico servizio; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e manifestamente infondata, osservando che l'energia elettrica sottratta, prelevata mediante allaccio diretto alla rete dell'ente gestore, era destinata a un numero indeterminato di persone e a un uso di utilità collettiva. Con il terzo motivo denunciava la violazione dell'art. 133 c.p. sulla determinazione della pena; anche questa censura è stata giudicata non specifica e infondata, poiché la Corte territoriale aveva motivato il trattamento sanzionatorio valorizzando i precedenti penali, anche specifici, dell'imputato.
Norme richiamate
la censura sulla prova deve confrontarsi con la motivazione di merito e non può risolversi in una mera richiesta di diverso apprezzamento dei fatti
l'aggravante ricorre quando la cosa sottratta è destinata a pubblico servizio o a un uso di utilità collettiva; nel caso, l'energia elettrica prelevata abusivamente era destinata a un numero indeterminato di persone
la determinazione della pena è legittima se il giudice di merito indica in modo congruo gli elementi considerati, come i precedenti penali dell'imputato
alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile una censura che si limiti a proporre una diversa lettura del materiale probatorio senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'aggravante della destinazione del bene sottratto a pubblico servizio può sussistere anche quando l'oggetto materiale del reato è energia elettrica prelevata abusivamente dalla rete pubblica, in quanto bene destinato a soddisfare un bisogno di utilità collettiva.
- La doglianza sulla misura della pena è inammissibile se non si confronta con i criteri effettivamente valorizzati dal giudice di merito; è sufficiente una motivazione che richiami elementi ritenuti rilevanti, come i precedenti penali specifici.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o per difetto di specificità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere condannato a una somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa.
- In sede di legittimità, le censure che attaccano la valutazione di merito sono scrutinabili solo se evidenziano un reale vizio logico o giuridico della motivazione, non se mirano a sostituire il giudizio della parte a quello del giudice di merito.
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