Cassazione Penale, Ordinanza n. 33216/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati ricorrevano avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che aveva già rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio ma aveva confermato la loro responsabilità penale per bancarotta fraudolenta documentale e per bancarotta da operazioni dolose. Con l'unico motivo di ricorso deducevano vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza del reato di bancarotta documentale. La Corte ha rilevato che la censura non conteneva una reale critica di legittimità, ma proponeva una ricostruzione alternativa del compendio probatorio, senza denunciare effettivamente un travisamento della prova, dunque inammissibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'inammissibilità.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Richiamata come precedente sul rilievo della colpa in caso di evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Richiamata per affermare che in cassazione non è consentita una mera ricostruzione alternativa del fatto e delle prove, se non nei limiti del travisamento della prova effettivamente dedotto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una mera proposta di ricostruzione alternativa del compendio probatorio: il controllo della Corte di cassazione non può risolversi in una nuova valutazione del merito.
- La deduzione del vizio di motivazione deve contenere censure effettive e specifiche di legittimità; in mancanza di un concreto rilievo di travisamento della prova, il motivo è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se l'inammissibilità è connotata da colpa evidente, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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