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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22998/2025 del 10/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce dalla risoluzione, disposta dalla stazione appaltante, di un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di prove di laboratorio sui materiali da costruzione per lavori connessi alla viabilità di accesso a un hub portuale. Le società aggiudicatarie, riunite in ATI, hanno chiesto di accertare l'inefficacia, l'illegittimità o l'invalidità della risoluzione e di ottenere l'esecuzione in forma specifica del contratto, o in subordine il risarcimento dei danni. La stazione appaltante aveva ritenuto grave l'inadempimento per il difetto, in capo alla mandante, dell'autorizzazione tecnica ex art. 59 d.P.R. 380/2001, ritenuta necessaria per svolgere la prestazione. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro, che la Corte d'appello avrebbe deciso su una questione non devoluta, avrebbe omesso di pronunciarsi sul fatto che la mandante aveva in realtà ottenuto l'autorizzazione per silenzio-assenso, oppure che l'eventuale ritardo nel rilascio non fosse imputabile all'appaltatore, e avrebbe errato nel ritenere che ciascuna impresa dell'ATI dovesse possedere integralmente i requisiti tecnici per eseguire l'intera prestazione. Hanno inoltre censurato la motivazione sulla non frazionabilità della prestazione e sulla qualificazione dell'autorizzazione come requisito di esecuzione.

La decisione

La Corte ha accolto i motivi terzo e quarto, ritenendo che la Corte d'appello fosse incorsa in omessa pronuncia sulle censure, decisive, relative al conseguimento dell'autorizzazione ex art. 59 d.P.R. 380/2001 tramite silenzio-assenso e, in subordine, alla non imputabilità dell'asserito inadempimento per il ritardo del Ministero nel procedimento autorizzatorio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, disponendo che nel giudizio di rinvio si esaminino tali questioni e, solo se del caso, le ulteriori doglianze connesse alla necessità o meno che ogni impresa dell'ATI possieda i requisiti tecnici richiesti. I motivi dal quinto all'undicesimo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come norma del vizio denunciato per violazione di legge, ma la Corte ne esclude la fondatezza per i primi due motivi e accoglie le censure solo nella parte in cui integrano omessa pronuncia.

  • art. 360 c.p.c.

    È utilizzato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e carenza/contraddittorietà di motivazione.

  • art. 360 c.p.c.

    È invocato dalle ricorrenti per il vizio di motivazione; la Corte valorizza in concreto l'omessa pronuncia sulle questioni decisive.

  • art. 59 d.P.R. 380/2001

    La sua autorizzazione è assunta dalla stazione appaltante come requisito tecnico-professionale rilevante per l'esecuzione delle prove di laboratorio; la Corte di cassazione non decide nel merito sulla necessità o sul possesso, ma rileva l'omessa pronuncia sulle doglianze concernenti il suo conseguimento per silenzio-assenso e la sua imputabilità.

  • art. 19 L. 241/1990

    È evocato dalle ricorrenti per sostenere l'operatività del silenzio-assenso nel procedimento autorizzatorio.

  • art. 20 L. 241/1990

    È evocato dalle ricorrenti, insieme all'art. 19, come base del silenzio-assenso nel procedimento amministrativo.

  • art. 2 L. 241/1990

    È richiamato in via subordinata dalle ricorrenti per sostenere il perfezionamento del silenzio-assenso per inerzia dell'amministrazione.

  • art. 1218 c.c.

    È invocato per sostenere che l'eventuale mancata esecuzione della prestazione derivasse da causa non imputabile all'appaltatore.

  • art. 1256 c.c.

    È richiamato per la tesi dell'impossibilità temporanea o definitiva della prestazione.

  • art. 1455 c.c.

    È richiamato per contestare la rilevanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione.

  • art. 48 direttiva 2004/18/CE

    È invocato per sostenere che i requisiti tecnico-professionali nei raggruppamenti non richiederebbero il possesso integrale da parte di ciascuna impresa.

  • art. 42 d.lgs. n. 163/2006

    È richiamato come norma sui requisiti di capacità tecnica e professionale negli appalti pubblici.

  • art. 37, comma 13, d.lgs. n. 163/2006

    È richiamato dalle ricorrenti per sostenere la sufficienza del possesso pro quota dei requisiti nel raggruppamento temporaneo.

  • art. 92 d.P.R. 207/2010

    È richiamato dalle ricorrenti a sostegno della tesi secondo cui l'esecuzione da parte delle imprese riunite avverrebbe in percentuale corrispondente alle quote di partecipazione.

  • art. 3 del capitolato d'oneri

    La Corte d'appello lo indica come fonte dell'obbligo della mandante di dotarsi della necessaria qualificazione o autorizzazione equipollente.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su una questione devoluta e decisiva integra vizio di nullità della sentenza e comporta cassazione con rinvio quando la questione, se esaminata, può incidere sull'intero impianto della decisione.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; un motivo è inammissibile se non si misura con le affermazioni decisive poste dal giudice a fondamento della decisione.
  • Quando l'appaltatore deduce che il presunto inadempimento dipende dal mancato rilascio di un'autorizzazione amministrativa, il giudice di merito deve esaminare sia l'eventuale perfezionamento del titolo per silenzio-assenso sia l'eventuale non imputabilità del ritardo all'operatore economico.
  • Se una questione preliminare o logicamente prioritaria resta assorbita o non esaminata dal giudice di merito, la cassazione può disporre il rinvio affinché il giudice del rinvio affronti in primo luogo tale questione, assorbendo o rendendo eventualmente irrilevanti le ulteriori doglianze.
  • In controversie concernenti appalti pubblici affidati a raggruppamenti temporanei, la corretta individuazione della fonte dell'obbligo tecnico-professionale e la verifica della sua riferibilità alla singola impresa o al raggruppamento nel suo complesso sono profili decisivi che richiedono un esame puntuale della lex specialis e delle allegazioni delle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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